"Per la plusvalenza Irpef non basta quanto accertato ai fini del Registro" Commento alla sentenza della Corte di Cassazione N. 12321 del 17.5.2017
Cassazione civile Sentenza n. 12321 del 17 Maggio 2017 COMMENTO (PDF - 12 pagine)
Per le cessioni d’immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini IRPEF non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale. Lo stabilisce l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, che, in quanto norma interpretativa, è applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore. Inoltre la notifica diretta dell’appello tributario richiede, a pena di inammissibilità, il deposito di copia dello stesso presso la segreteria della Ctp; tale adempimento va effettuato nel termine perentorio di 30 giorni ed assolve(va) la funzione di informare in ordine all’intervenuto appello, al fine di impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Accertamento imposta di resitro: effetti sul settore delle imposte dirette
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA