Licenziamento e rifiuto mansioni inferiori Commento alla sentenza di Cassazione lavoro n. 836 del 16.1.2018
Cass. civ., sez. lavoro Sentenza n. 836 del 16 Gennaio 2018 COMMENTO (PDF -12 pagine)
È legittimo, nel contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 c.c.., il rifiuto da parte del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettantigli, sempre che tale rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e sia conforme a buona fede (nella specie, la Corte ha ritenuto non giustificato il rifiuto della prestazione da parte del dipendente, pur essendo accertata la sua adibizione a mansioni inferiori).
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2103 c.c. e caso in esame
1.1 Art. 2103 c.c. e art. 3 del d.lgs. 81/2015
2. Dequalificazione, licenziamento e rifiuto di svolgere la prestazione: profili giurisprudenziali
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA