Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 25614 del 17 Dicembre 2010
La nullità di una sentenza, ex art. 161 cpc, è rilevata davanti al giudice superiore secondo il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che la cartella di pagamento, impugnabile solo per vizi propri, non salva il contribuente dalla decadenza dell’impugnazione, tranne nel caso in cui egli venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto solo tramite la stessa. Questo quanto affermato dalla sentenza n. 25614 del 17/12/2010