Perdita degli sgravi contributivi ed art. 3, commi 5 e 6, della L. 448/1998 - Commento alla sentenza di Cassazione lavoro n. 8680 del 9.4.2018
Cass. civ., sez. lavoro Sentenza n. 8680 del 09 Aprile 2018
Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (applicabile "ratione temporis") hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente. Ne consegue che non ricorre il requisito dell'effettivo incremento occupazionale nel caso in cui l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda.
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 3, commi 5, 6 e 7 della l. 448/1998 e sgravio contributivo: campo di applicazione e requisiti
2. Art. 3 della l. 448/1998 e settore dell’edilizia
3. Art. 3 della l. 448/1998 e benefici sui contratti di riallineamento retributivo
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA