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Guida pratica alla compilazione del quadro VO 2022. eBook in pdf di 69 pagine, una linea guida con i principali aspetti da considerare in sede di compilazione del quadro VO così da poter supportare l’addetto ai lavori nella risoluzione delle principali criticità connesse.
Nello specifico, verranno affrontate le modalità di compilazione di ciascun rigo del quadro VO evidenziando anche i principali profili normativi connessi alle opzioni o revoche che il contribuente intende esercitare.
Nella terza parte della presente pubblicazione verrà affrontata la modalità di compilazione del quadro VO allegata alla dichiarazione dei redditi per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Nella quarta parte verranno affrontate le tematiche relative al comportamento concludente in sede di compilazione del quadro VO.
Nella quinta ed ultima parte verranno affrontate le tematiche relative ai vincoli posti alle opzioni o revoche esercitate e ai profili sanzionatori applicabili in merito alla compilazione di tali quadri.
Infine, il lavoro sarà concluso da un’appendice contenente la principale normativa applicabile alla compilazione del quadro VO.
La compilazione del quadro VO all’interno della Dichiarazione IVA, o nei casi particolari previsti all’interno del Modello Unico, riserva sempre particolari difficoltà in capo a professionisti e addetti ai lavori. Infatti, secondo quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 nel caso in cui un contribuente intenda adottare o revocare un particolare regime fiscale, tra quelli specificatamente previsti in sede di compilazione del quadro VO, dovrà comunicare una specifica opzione all’interno del quadro stesso.
Tali opzioni o revoche dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando il quadro VO, tenendo conto del comportamento concludente adottato dal contribuente nel corso dell’anno.
La compilazione del quadro VO, come in precedenza evidenziato, viene effettuata all’interno della Dichiarazione IVA annuale, nei casi invece in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della Dichiarazione IVA la compilazione può essere effettuata allegando il modello alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si intende esercitare l’opzione o la revoca. Il Quadro VO, si compone di 5 differenti sezioni:
1. Introduzione
2. Quadro VO – guida alla compilazione nella dichiarazione IVA
2.1 Rigo VO1 – Rettifica detrazione per beni ammortizzabili
2.2 Rigo VO2 – Liquidazioni trimestrali
2.3 Rigo VO3 – Agricoltura
2.3.1 Il regime speciale IVA per i produttori agricoli
2.3.2 Gli agricoltori esonerati
2.3.3 Comunicazione di opzioni e di revoche per il settore agricolo nel quadro VO: rigo VO3
2.3.4 L’attività di enoturismo
2.3.5 L’attività di agriturismo
2.3.6 Le attività agricole connesse
2.4 Rigo VO4 – art.36, comma 3 – Esercizio di più attività
2.5 Rigo VO 5. Art. 36-bis – Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti
2.6 Rigo VO6 – art. 74 c.1 Editoria
2.7 VO 7 – art. 74 c.6 Intrattenimenti e giochi – Applicazione del regime ordinario IVA
2.8 VO 8 - Acquisti intracomunitari
2.9 VO 8 – Cessione dei beni usati
2.10 Rigo VO10 – Vendite a distanza intracomunitarie
2.11 Rigo VO12 - Contribuenti con contabilità presso terzi – Art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100 del 1998
2.12 Rigo VO13 – Applicazione dell’IVA alle cessioni di oro da investimento – Art. 10, n. 11
2.13 Applicazione del regime ordinario IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori
2.14 Regime IVA per cassa
2.15 Prestazioni di servizi elettronici
2.16 Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori
2.17 Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni
2.18 Rigo VO22 – Determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole – Art. 56 bis, comma 5, del TUIR
2.19 Rigo VO23 – Determinazione del reddito agrario per le società agricole
2.20 Rigo VO24 – Determinazione del reddito per le società costituite da imprenditori agricoli - Art. 1, comma 1094, legge 27 dicembre 2006, n. 296
2.21 Rigo VO25 – Determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili – Art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266
2.22 Rigo VO26 – Tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973)
2.23 Rigo VO30 – Applicazione disposizioni Legge 398/1991
2.24 Righi VO32 - Agriturismo – Art. 5, legge n. 413 del 1991; VO35 - Attività enoturistica – Art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205 del 2017; VO36 - Attività oleoturistica – Art. 1, commi 513 e 514, legge n. 160 del 2019
2.25 Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
2.26 Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
2.27 Applicazione imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari
2.28 Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciale
3. La compilazione del quadro VO nel modello Unico
4. Il comportamento concludente nella compilazione del quadro VO e le sanzioni eventualmente applicabili
4.1 Il regime applicato si definisce con il comportamento concludente
5. Quadro VO, vincolo dell’opzione
5.1 Opzione agli effetti dell’IVA
5.2 Opzioni agli effetti dei redditi
5.3 Opzioni agli effetti sia dell’IVA che dei redditi
Appendice
Istruzioni quadro VO in Dichiarazione Iva 2022 – anno 2021
Decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1997 n. 442
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 04.07.2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 106 del 04.07.2001
Risposta 378/2021 - Agenzia delle Entrate
Strumenti alternativi di finanziamento per le piccole imprese e le persone fisiche (equity crowdfunding, social lending, microcredito), Ebook in pdf di 195 pagine.
Aggiornato al D.L. 73 del 2021 con le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative anche con l’equity crowdfunding ed alla Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 2021) che ha riformato il microcredito.
Questo e-book tratta la disciplina dei tre canali alternativi di finanziamento denominati “equity crowdfunding”, “social lending” (o “lending crowdfunding” o “prestito tra privati tramite Internet” o P2P) e “microcredito” che, nati all’estero, da alcuni anni stanno prendendo piede anche nel nostro paese. Essi sono alternativi, ovviamente, al finanziamento bancario.
Sia l’equity che il lending crowdfunding sono due attività di investimento per chi versa i propri risparmi (di solito una piccola parte di essi) alla società che offre di partecipare al proprio capitale sociale attraverso un portale o direttamente al gestore del portale che poi lo impiegherà per concedere prestiti. Inoltre il primo è più rischioso del secondo, perché con esso si diventa soci di una sola società che cerca di aumentare il proprio capitale sociale, mentre col secondo si diventa creditori di una pluralità di soggetti a cui vengono erogati i prestiti dato che i portali non possono prestare tutto ciò che un risparmiatore versa loro ad un solo soggetto, ma devono ripartire, cioè suddividere il rischio che questo corre.
Avvertiamo che in questo e-book non tratteremo la tipologia di crowdfunding c.d., “donation / reward”, cioè “donazione / ricompensa”, né le forme di crowdfunding di finanziamento collettivo civico, vale a dire quelle che hanno per scopo il finanziamento di progetti di utilità pubblica, promossi da enti pubblici di solito locali (in primo luogo i Comuni) e gestiti da portali di crowdfunding di proprietà privata. Questa seconda categoria è, ancora, di dimensioni piuttosto contenute, mentre la prima, che è di maggiore importanza, può essere utilizzata per finanziare anche piccolissime iniziative imprenditoriali, oltre che, in maggioranza, attività - progetti senza scopo di lucro. Essa è fondata su donazioni pure, che non hanno contropartite di alcun genere, né agevolazioni fiscali, ma solo delle ricompense decise dal beneficiario e di valore soltanto simbolico o quasi.
Infine, per quanto riguarda il microcredito vengono esaminate, col taglio più operativo possibile, le norme di legge primarie, contenute negli articoli 111 – 113 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n° 385 del 1993), così come riformati dai Decreti Legislativi n° 141 del 2010 e n° 169 del 2014 e dal comma 914 dell’articolo 1° della Legge n° 234 del 2021 (la Legge di bilancio per il 2022), e le norme di attuazione riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia n° 176 del 2014.
Sempre del microcredito vengono analizzate le tipologie di esso previste dalla legge:
Conclude questa parte dell’e-book l’esposizione dell’art. 111-bis del Testo Unico Bancario introdotto dal comma 51 dell’articolo 1° della Legge n° 232 del 2016 (Legge di stabilità per il 2017) che ha introdotto la nuova figura degli “operatori bancari di finanza etica e sostenibile” che sono banche normali e non operatori di microcredito.
Questo e-book è aggiornato soprattutto alla riforma del 2019 del Regolamento CONSOB n° 18592 del 2013 derivante dall’importante Delibera n° 21110 che ha esteso, con alcuni limiti impliciti, la possibilità di raccogliere capitale di debito tramite i portali di equity crowdfunding anche alle Piccole e medie imprese – PMI costituite in forma di società di persone ed ha, soprattutto, differenziato la disciplina delle offerte di sottoscrizione di strumenti finanziari effettuata per mezzo dei portali di equity crowdfunding fra quelle relative a titoli rappresentativi del capitale di rischio (capitale sociale) di PMI e quelle relative a titoli rappresentativi di capitale di debito, cioè, sostanzialmente, obbligazioni. Ulteriori modifiche al regolamento citato sono state apportate dalla Delibera CONSOB n° 21259 del 2020.
In esso, inoltre, viene affrontato il complesso e spinoso problema delle clausole statutarie che possono essere utilizzate per mantenere il controllo della società che lancia un’offerta di equity crowdfunding e quindi fa entrare nuovi soci che non possono essere trattati come donatori ad un ente senza scopo di lucro ma, appunto, come soci a cui vanno riconosciuti dei diritti di partecipazione e patrimoniali. Se no, tanto vale utilizzare un’offerta di equity crowdfunding per raccogliere capitale di debito (i cui sottoscrittori, comunque, hanno dei diritti).
Va inoltre ricordato che il Dlgs 117/2017 sulla riforma degli enti del terzo settore detta, al suo art. 78, la disciplina fiscale del social lending (o lending crowdfunding) finalizzato alla raccolta di fondi per le attività di interesse generale senza scopo di lucro previste dall’art. 5 dello stesso decreto che possono essere gestite degli enti del terzo settore (ETS), incluse le imprese e le cooperative sociali.
Infine, la Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) ha introdotto alcune novità riguardanti il microcredito e gli operatori di finanza mutualistica e solidale e i Decreti-Legge n° 34 del 2020 (“Decreto rilancio”) e n° 73 del 2021 (“Decreto sostegni-bis”) hanno introdotto alcune agevolazioni fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative anche attraverso offerte gestite da portali di equity crowdfunding.
Chiude il testo un’appendice legislativa che contiene le norme di legge e quelle regolamentari di attuazione sugli argomenti in esso trattati.
Premessa: a cosa servono l’equity crowdfunding, il social lending (o lending crowdfunding) e il microcredito?
1. L’equity crowdfunding: la sua disciplina legislativa negli articoli 50-quinquies, 100-ter e 101 del Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998): i gestori dei portali e il Registro di essi
1.1 Cos’è l’equity crowdfunding (raccolta di capitale di rischio per mezzo di portali on line
1.2 Le norme di legge sull’equity crowdfunding e i soggetti che possono gestire i portali specializzati in esso
1.3 I requisiti per l’iscrizione nel registro dei portali di equity crowdfunding
1.4 Il procedimento di iscrizione nel registro e l’avvio dell’attività
2. Le imprese che possono raccogliere capitali attraverso i portali specializzati nell’attività di equity crowdfunding
3. Le offerte per la raccolta di capitali effettuate attraverso i portali specializzati nell’equity crowdfunding
3.1 Le offerte al pubblico per la raccolta di capitali di PMI effettuate per mezzo di portali di equity crowdfunding in generale
3.2 L’equity crowdfunding per la Società a responsabilità limitata.
3.3 La pubblicità e il documento di presentazione di una offerta al pubblico di equity crowdfunding.
3.4 Lo svolgimento di una offerta al pubblico di equity crowdfunding: i requisiti delle offerte sul portale e le modalità di perfezionamento dell’offerta.
3.5 Lo svolgimento di una offerta al pubblico di equity crowdfunding: la costituzione della provvista e il diritto di revoca dell’adesione.
3.6 Le clausole statutarie che possono essere utilizzate per mantenere il controllo di una società che intende lanciare una offerta al pubblico di equity crowdfunding.
3.7 Le agevolazioni fiscali di cui può beneficiare chi investe in start-up o PMI innovative attraverso le offerte gestite da portali di equity crowdfunding.
3.7.1 Le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che investono in start-up o PMI innovative previste dagli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
3.7.2 L’esenzione dall’IRPEF delle plusvalenze ottenute mediante cessione di partecipazioni al capitale di start-up o di PMI innovative previste dall’art. 14 del Decreto-Legge 73/2021.
4. Gli obblighi e le procedure relativi alla gestione dei portali di equity crowdfunding
4.1 Gli obblighi dei gestori dei portali in generale e quelli nei confronti degli investitori che aderiscono alle offerte
4.2 Gli obblighi informativi dei gestori dei portali di equity crowdfunding
4.3 Gli obblighi relativi alla gestione delle adesioni alle offerte e le procedure interne di segnalazione delle violazioni delle norme di legge e del Regolamento.
4.4 Gli obblighi di comunicazione alla CONSOB. I provvedimenti cautelari e le sanzioni.
5. La disciplina del social lending o lending crowdfunding ed i soggetti che possono esercitare tale attività dopo il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017)
6. Il Decreto del Ministero dell’Economia n° 176 del 2014 che ha dato attuazione all’art. 111 del Testo Unico Bancario (TUB) sul microcredito 5
7. Il microcredito per lo sviluppo di attività imprenditoriali
8. Il microcredito per l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche
9. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori di microcredito
10. Gli operatori di microcredito senza fine di lucro non iscritti nell’elenco
11. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale: le nuove MAG (“Mutue di autogestione”)
12. Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile
Appendice normativa
1. Decreto Legislativo n° 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza): articoli 4-undecies, 50-quinquies, 100-ter, 101, 127-quinquies, 127-sexies, 145 e 190-quater
2. Regolamento CONSOB adottato con Delibera n° 18592 del 2013 e riformato con varie delibere, fino alla Delibera n° 21259 del 2020 (Regolamento sull’equity crowdfunding)
Allegato 1. Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell’annotazione nella sezione speciale
Allegato 2. Relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa
Allegato 3. Informazioni sulla singola offerta
3. CODICE CIVILE: articoli 1373, 2351, 2412, 2437, 2467, 2468, 2470, 2473, 2479, 2479-bis, 2483 e 2526.
4. Decreto-Legge n° 179 del 2012 (Start-up innovative): articoli 25, 26, 29 e 29-bis
5. Decreto Legislativo n° 385 del 1993 (Testo Unico Bancario): articoli 111 – 113
6. DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 17 ottobre 2014, n. 176: “Disciplina del microcredito”
7. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Dicembre 2014: articolo 4-bis
8. Decreto legislativo n° 117 del 2017: “Codice del terzo settore”
9. Decreto-Legge n° 34 del 2019 (decreto “crescita”)
10. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2020: Agevolazioni “de minimis” per chi investe nelle start-up e nelle PMI innovative.
11. Decreto-Legge 73/2021 (“Decreto sostegni – bis”) (articolo 14).
