Sentenza Cassazione lavoro n. 27792 del 22.11.2017 in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Cass. civ., sez. VI lav., ord., 22 novembre 2017, n. 27792
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore