Ordinanza Cassazione lavoro n. 16035/2018 in tema di trasfertismo
Cass. civ., sez. VI lav., ord., 18 giugno 2018, n. 16035
L'art. 51, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori trasferisti sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.