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iva su vendita auto " medico"??

Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Circolare del 23/01/2007 n. 3

10.In sostanza, come meglio si dira' in seguito, per i giudici
comunitari l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c),
della sesta Direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale
dall'articolo 10, n. 27-quinquies), del decreto IVA, va applicata
solo nei confronti di coloro che - non avendo potuto detrarre l'IVA
corrisposta al momento dell'acquisto del bene in ragione del regime
di esenzione applicabile all'attivita' dagli stessi svolta -
successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene.
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Mi sa che qua non ne veniamo a capo...
A logica dovrebbe essere esente iva, a logica....
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Allora l'art. 10 comma 27 quinquies richiama l'art 19, 19bis-1, 19 bis-2; l'art. 19 comma 5 riguarda il pro-rata (quindi indetraibilità soggettiva).
La circolare da te richiamata al punto 10 recita.
"In sostanza, come meglio si dira' in seguito, per i giudici
comunitari l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c),
della sesta Direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale
dall'articolo 10, n. 27-quinquies), del decreto IVA, va applicata
solo nei confronti di coloro che - non avendo potuto detrarre l'IVA
corrisposta al momento dell'acquisto del bene in ragione del regime
di esenzione applicabile all'attivita' dagli stessi svolta -successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene."
Credo che sia abbastanza chiaro.
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Emil, come interpreti l'ultimo capoverso della circolare:

"Alla luce dell'ordinanza della Corte di Giustizia CE e della
disposizione contenuta nell'articolo 136 della Direttiva n. 2006/112/CE,
deve ritenersi ormai pacifico che l'articolo 13, parte B, lett. c) della VI
Direttiva vada interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista sia
riferita alla sola rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di
detrazione, e non anche a quei beni per i quali l'acquirente non puo'
esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un'attivita'
esente da imposta."


Sembra in contraddizione con quanto detto in precedenza, cioè, se indetraibilità soggettiva no esenzione.
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

In effetti la circolare è redatta in maniera un po' contorta. Comunque dalla lettura totale ho tratto la conclusione che la circolare, analizzando la richiesta di rimborso iva di soggetti che facendo solo operazioni esenti chiedevano in pratica di comprare senza iva, escluda la possibilità di esenzione in acquisto mentre riafferma che la sola rivendita di beni acquistati da tali soggetti si deve intendere esente in base all'ormai famoso art. 10.
Inoltre:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb66e407e520cef/risoluzione_16.pdf

Dalla letture di questa risoluzione si capisce come l'obbligo di fatturazione con iva scaturisce per chi applica il 36 bis, gli altri fatturano esenti.
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Stavo giusto per scriverti anch'io, ho avuto l'illuminazione!!!:

la circolare riguarda i ricorsi effettuati per chiedere l’esenzione dal pagamento in fase di acquisto di un bene destinato ad una professione esente iva.

E giustamente si dice che i ricorsi sono nulli.

La conclusione finale che ho evidenziato è riferita a quei beni in acquisto per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione perché destinati (appunto acquistati con una destinazione) ad attività esente. Nella perifrasi precedente invece sottolinea la rivendita, qui non menzionata.

Questo perché parliamo di un ricorso che chiedeva l’esenzione dall’iva in acquisto, e lui specifica che in vendita l’esenzione è ok per quei beni che non hanno formato oggetto di detrazione, mentre per l’acquisto questo non è possibile, anche se destinati a ciò.

Non so se mi sono spiegato, ma se così non fosse non avrebbe senso tutto quello che viene detto precedentemente nella circolare…

E’ veramente un linguaggio che lascia qualche dubbio, tant’è vero che il diritto tributario è un osso anche da studiare….
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Emil, come interpreti l'ultimo capoverso della circolare:

"Alla luce dell'ordinanza della Corte di Giustizia CE e della
disposizione contenuta nell'articolo 136 della Direttiva n. 2006/112/CE,
deve ritenersi ormai pacifico che l'articolo 13, parte B, lett. c) della VI
Direttiva vada interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista sia
riferita alla sola rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di
detrazione, e non anche a quei beni per i quali l'acquirente non puo'
esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un'attivita'
esente da imposta."


Sembra in contraddizione con quanto detto in precedenza, cioè, se indetraibilità soggettiva no esenzione.



Qualche mese fa io ho trattato un caso analogo. Un medico ortopedico ha sostituito la sua attrezzatura. Io gliel'ho fatta fatturare tutta imponibile al 100%. Leggi qui cosa scrive questo esperto.

"Riepilogando, in relazione alle diverse fattispecie di indetraibilita` in acquisto del bene, in pratica, si avranno le seguenti casistiche di imponibilita` o esenzione all`atto della rivendita:
il bene sul quale non e` stata detratta per nulla l`imposta per indetraibilita` oggettiva, andra` ceduto in regime di esenzione ex articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972
il caso di cui al punto precedente, ma con indetraibilita` parziale oggettiva (esempio classico e` costituito dagli autoveicoli) in acquisto, andra` assoggettato a Iva nella medesima proporzione ai sensi del comma 4 dell`articolo 13 del Dpr 633/1972, che testualmente recita "la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l`importo determinato ai sensi dei commi precedenti"
in caso di indetraibilita` soggettiva (dovuta quindi alla presenza di operazioni esenti nel volume d`affari che comportano un pro rata di detraibilita`) sia totale che parziale in acquisto, il corrispettivo di cessione va assoggettato a imposta per intero
la stessa regola di cui al punto precedente si applica nel caso di indetraibilita` conseguente all`opzione prevista dall`articolo 36-bis del Dpr 633/1972 (circolare 328/1997 e risoluzione 16/2007).
Vincenzo Loiacono
 
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