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iva su vendita auto " medico"??

Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Scusate, forse non so bene la normativa sui promotori finanziari... ma non applicano il pro-rata (fatturano art. 10) ? In questo caso non rientrano nella previsione dell'Art. 19 bis comma 1 DPR 633/72 richiamato dall'art. 10 comma 27 quinquies?
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Ho trovato un articolo su fiscooggi del 20 ottobre scorso intitotato "imponibilità o esenzione iva nella cessione di beni indetraibili", non riesco a inserire il link, se riuscite a leggerlo, la parte rissuntiva finale potrebbe essere utile.
Continuo ad essere titubante...
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Scusate, forse non so bene la normativa sui promotori finanziari... ma non applicano il pro-rata (fatturano art. 10) ? In questo caso non rientrano nella previsione dell'Art. 19 bis comma 1 DPR 633/72 richiamato dall'art. 10 comma 27 quinquies?


Si, fatturano art. 10/9 dpr 633/72
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Ho trovato un articolo su fiscooggi del 20 ottobre scorso intitotato "imponibilità o esenzione iva nella cessione di beni indetraibili", non riesco a inserire il link, se riuscite a leggerlo, la parte rissuntiva finale potrebbe essere utile.
Continuo ad essere titubante...

...ti capisco, il diritto tributario non è robetta per tutti...
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

"•nel caso di indetraibilità soggettiva totale (pro rata di detraibilità pari a zero dovuto a volume d'affari completamente composto da operazioni esenti), il bene va ceduto in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972 (analogamente al primo punto)"
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Ho trovato un articolo su fiscooggi del 20 ottobre scorso intitotato "imponibilità o esenzione iva nella cessione di beni indetraibili", non riesco a inserire il link, se riuscite a leggerlo, la parte rissuntiva finale potrebbe essere utile.
Continuo ad essere titubante...


Ora titubante lo sono anch'io...;-) Ho letto l'articolo di Loiacono pubblicato il 20/10/2009. Sembra abbastanza chiaro:
in caso di indetraibilità soggettiva totale la cessione viene effettuata in regime di esenzione;
in caso di indetraibilità soggettiva parziale la cessione è totalmente imponile.
Non è comprensibile, allora, perché è totalmente imponibile anche la cessione di un bene ad iva non detratta ex art. 36-bis.
Dove sta la differenza? L'iva, per effetto dell'opzione non è totamente indetraibile?
Io ricordavo, invece, che se l’IVA non era stata detratta (o lo era stata solo in parte) per motivi di indetraibilità soggettiva, la cessione è pienamente imponibile.
E' il caso, comunque, di approfondire e lo farò non appena avrò qualche oretta libera...
Saluti.
T.
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Anche a me sembra abbastanza chiaro...

il bene sul quale non è stata detratta per nulla l'imposta per indetraibilità oggettiva, andrà ceduto in regime di esenzione ex articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972
(......)
nel caso di indetraibilità soggettiva totale (pro rata di detraibilità pari a zero dovuto a volume d'affari completamente composto da operazioni esenti), il bene va ceduto in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972 (analogamente al primo punto)

Promotore finanziario=> detraibilità pari a zero => vendita in esenzione, articolo 10, 27 quinquies... Ci fidiamo?
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Anche a me sembra abbastanza chiaro...

il bene sul quale non è stata detratta per nulla l'imposta per indetraibilità oggettiva, andrà ceduto in regime di esenzione ex articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972
(......)
nel caso di indetraibilità soggettiva totale (pro rata di detraibilità pari a zero dovuto a volume d'affari completamente composto da operazioni esenti), il bene va ceduto in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972 (analogamente al primo punto)

Promotore finanziario=> detraibilità pari a zero => vendita in esenzione, articolo 10, 27 quinquies... Ci fidiamo?



... tanto, dici tu, puoi sempre difenderti assumendo che te l'ha detto Loiacono? No, io ancora non mi fido... dammi qualche oretta, sto ultimando un lavoro noioso ma urgente...
Questa è solo una sua deduzione...
A dopo...
 
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??

Grazie per l'aiuto, ci aggiorniamo!

Ho riletto l'intervento in questione di Loiacono al fine di individuare la motivazione secondo cui: nel caso di indetraibilità soggettiva totale ritiene che il bene va ceduto in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, punto n. 27-quinquies), Dpr 633/1972 e nel caso di indetraibilità soggettiva parziale l'assoggettamento a imposta dell'intero corrispettivo di cessione.

Osservo, peraltro, che riportandosi alla Circ. n. 3/2007, che richiama le decisioni e disposizioni comunitarie, evidenzia che l'esenzione è riferibile alla sola indetraibilità oggettiva e non anche a quei beni per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un’attività esente da imposta”.

La circ.anzicita conclude infatti che:
“Alla luce dell'ordinanza della Corte di Giustizia CE e della disposizione contenuta nell'articolo 136 della Direttiva n. 2006/112/CE, deve ritenersi ormai pacifico che l'articolo 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva vada interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista sia riferita alla sola rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione, e non anche a quei beni per i quali l'acquirente non puo' esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un'attivita' esente da imposta.”

Ed allora io credo che le sue conclusioni siano in contraddizione con quanto sopra evidenziato.

Secondo il mio parere, la portata dell'art. 10, punto n. 27-quinquies è applicabile alle ipotesi di cessione di beni ad iva oggettivamente non detraibile per acquisti effettuati, mi sembra di ricordare, fino al 31.12.2000

Nel caso in questione coesistono ambedue le ipotesi di indetraibilità: oggettiva e soggettiva. Ed allora ribadisco il mio punto di vista precedentemente espresso che la cessione sarà parzialmente imponibile nella misura della quota di detraibilità nel tempo prevista dall' art. 19-bis 1 (mi sembra il 10%) ed esclusa ex art. 13, u.c. la quota rimanente.
Saluti.
T.
Ho riletto il post, l'auto è stata acquistata nel 2008 (non nel 2003, come mi sembrava di ricordare) ed allora la percentuale di imponibilità è del 40%.
 
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