marica
Utente
Riferimento: iva su vendita auto " medico"??
ho letto la discussione e anch'io vorrei dare il mio contributo..
Sono d'accordo con chi sostiene di partire dalle norme e di mettere da parte la dottina autorevole e le circolari. E di riprendere queste ultime dopo che noi comuni mortali abbiamo fatto lo sforzetto di capire il funzionamento dell'iva.
Vorrei anzitutto ricordare che l'iva è un'imposta disciplinata a livello comunitario ed è noto che la corte di giustizia europea ha sempre avuto un equilibrato atteggiamento nell'interpretare la VI direttiva allorquando i ricorsi ad essa sottoposti riguardavano i casi di neutralità dell'imposta per i soggetti passivi. In effetti la legge sul regime del margine anch'essa di derivazione comunitaria ha come preciso obiettivo quello di evitare la doppia imposizione dell'iva. Se un medico che effettua esclusivamente operazioni esenti (pro rata pari a zero) acquista un'auto nuova per imponibile pari a 100 e iva esposta di 20, sarà inciso dell'imposta per 20 come un comune cittadino; se per assurdo la stessa auto (così come per qualsiasi altro bene) viene venduto dopo qualche giorno allo stesso valore (poniamo a un privato cittadino o ad un soggetto con pro rata paria a zero), per neutralizzare il fenomeno di doppia imposizione deve venderla per 100. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, l'art, 10 comma 27-quinquies rinvia all'art. 19 del decreto iva, dove al 5° comma sono citati i soggetti che effettuano operazioni esenti. Se a ciò aggiungiamo che le circolari dell'Ade (che è noto sono per la stragrande maggioranza pro-fisco) interpretano la norma in modo favorevole al contribuente, il cerchio è chiuso.
ho letto la discussione e anch'io vorrei dare il mio contributo..
Sono d'accordo con chi sostiene di partire dalle norme e di mettere da parte la dottina autorevole e le circolari. E di riprendere queste ultime dopo che noi comuni mortali abbiamo fatto lo sforzetto di capire il funzionamento dell'iva.
Vorrei anzitutto ricordare che l'iva è un'imposta disciplinata a livello comunitario ed è noto che la corte di giustizia europea ha sempre avuto un equilibrato atteggiamento nell'interpretare la VI direttiva allorquando i ricorsi ad essa sottoposti riguardavano i casi di neutralità dell'imposta per i soggetti passivi. In effetti la legge sul regime del margine anch'essa di derivazione comunitaria ha come preciso obiettivo quello di evitare la doppia imposizione dell'iva. Se un medico che effettua esclusivamente operazioni esenti (pro rata pari a zero) acquista un'auto nuova per imponibile pari a 100 e iva esposta di 20, sarà inciso dell'imposta per 20 come un comune cittadino; se per assurdo la stessa auto (così come per qualsiasi altro bene) viene venduto dopo qualche giorno allo stesso valore (poniamo a un privato cittadino o ad un soggetto con pro rata paria a zero), per neutralizzare il fenomeno di doppia imposizione deve venderla per 100. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, l'art, 10 comma 27-quinquies rinvia all'art. 19 del decreto iva, dove al 5° comma sono citati i soggetti che effettuano operazioni esenti. Se a ciò aggiungiamo che le circolari dell'Ade (che è noto sono per la stragrande maggioranza pro-fisco) interpretano la norma in modo favorevole al contribuente, il cerchio è chiuso.
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