Riferimento: Ici: questa non l'avete mai sentita...
Ti conviene presentari per verbalizzare che sei ancora intenzionato all'accertamento con adesione che intendi fare con il Comune perché la Società non gestisce l'imposta essendo stata risolta la convenzione.
Per altra via potresti scrivere al Garante del Contribuente (che sta alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Roma) magari insieme ad altri contribuenti che si trovano nella tua stessa situazione affinché inviti il Comune a sospendere, data la situazione, l'efficaia degli accertamenti.
Circa il pagamento se si perfeziona con il comune l'adesione, per esempio per un incremento di valore del terreno del 50% pagheresti in più il 50% dell'ICI gia pagata oltre ad un quarto del 30% di questo pagamento in più.
In sostanza se hai pagato di ICI 100 dovresti ora pagare circa altri 60 anche per tener conto degli interessi. Sulla modalità del pagamento per esempio in più soluzioni ci si mette d'accordo in sede di verbale di adesione.
Altre possibilità di ricorso si possono avere solo se il comune sospende l'efficacia degli accertamenti ai sensi del 16 bis data la situazione.
Ti conviene presentari per verbalizzare che sei ancora intenzionato all'accertamento con adesione che intendi fare con il Comune perché la Società non gestisce l'imposta essendo stata risolta la convenzione.
Per altra via potresti scrivere al Garante del Contribuente (che sta alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio - Roma) magari insieme ad altri contribuenti che si trovano nella tua stessa situazione affinché inviti il Comune a sospendere, data la situazione, l'efficaia degli accertamenti.
Circa il pagamento se si perfeziona con il comune l'adesione, per esempio per un incremento di valore del terreno del 50% pagheresti in più il 50% dell'ICI gia pagata oltre ad un quarto del 30% di questo pagamento in più.
In sostanza se hai pagato di ICI 100 dovresti ora pagare circa altri 60 anche per tener conto degli interessi. Sulla modalità del pagamento per esempio in più soluzioni ci si mette d'accordo in sede di verbale di adesione.
Altre possibilità di ricorso si possono avere solo se il comune sospende l'efficacia degli accertamenti ai sensi del 16 bis data la situazione.