Riferimento: Ici: questa non l'avete mai sentita...
Articolo 8
Soggetti responsabili delle entrate
1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell’ente i funzionari responsabili del servizio al quale
risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata , determinate e specifiche,
collegate all’attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese l’attività
istruttoria di controllo e verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre
entrate.
4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, i compiti e le responsabilità proprie del funzionario responsabile
sono attribuite alla società che gestisce il servizio delle entrate. Il Comune individua un funzionario addetto
alla verifica ed al controllo periodico sull’attività svolta dall’affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei
tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
Questo è l'art.8 del Regolamento delle Entrate, al comma 4 si dice che in caso di gestione del tributo affidata a terzi le responsabilità sono della Società con un funzionario comunale che controlla.
Adesso bisogna capire la convenzione stipulata dal comune con la Società come sta messa, hai avuto comunicazione ufficiale che vi è stata una revoca ??? E se c'è stata la revoca questa riguarda anche gli accertamenti pegressi come il tuo ??? La Società ha consegnato tutta la documentazione della tua pratica al comune ???
Nell'incertezza io ritenevo che andando alla convocazione del 29 luglio si poneva in essere un atto che ti rimetteva in gioco dopo che tutti i tempi erano scaduti. Non andando poteva scattare il comma 5 dell'art.5 che dice che la mancata comparizione all'appuntamento implica la rinuncia all'accertamento con adesione, la cosa sicuramente da evitare e di versare soldi alla società stessa, ma un eventuale accordo poi gestito dal comune se conveniente ci potrebbe anche stare.
Circa la faccenda dei termini massimi non capisco che vuoi dire, fatta l'istanza ci sono 15 giorni di tempo per la convocazione, termine però ordinatorio e non perentorio, cioè può essere superato.
Perentorio per te è, invece, il termine di 90 giorni per concludere l'adesione, superato il quale non puoi più ricorrere alla Commissione Tributaria.
Te lo dico per l'ennesima volta tutti i termini sono scaduti la partita è in mano alla Società e al Comune.
Veniamo all'art.16 bis potrebbe essere una ottima soluzione se il comune la accetta, considerate le difficoltà in cui si sono venuti a trovare i cittadini.