Art. 12 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche - risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
La Commissione, regolata dall’art. 12 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con interpello n. 7 del 2 maggio 2013, ha risposto ad un quesito dell’ANCE, in merito alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'allegato XVII comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008. La Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all'allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex artt. 34, comma 2, e 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni", in cui è stato specificato che le previsioni di cui all'accordo ex art. 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex art. 37 qualora quest'ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all'art. 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del D.P.R. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.