Testo della nota n. 20 62 del 20 aprile 2015 in tema di conversione del premesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2062 del 20 aprile 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. In particolare, le Direzioni territoriali del lavoro dovranno valutare, positivamente le istanze di conversione avanzate dai lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in Italia, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
1) aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
2) congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).