Art. 12 del D.lgs. 81/2008
La Commissione per gli interpelli, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con interpello n. 7 del 27 marzo 2014 ha risposto al quesito dell’ANCE, in merito a quale sia l'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D. Lgs. 81/2008 - nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione. Sul punto, la Commissione ha risposto: nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/2008. La società consortile, eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto. In conclusione la Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/2008.