Testo dell 'interpello n. 8 del 24 marzo 2015 su istanza dell'Ordine dei consulenti del lavoro in tema di
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla applicabilità dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993, secondo il quale “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”. Sul punto il Consiglio Nazionale chiede chiarimenti in ordine al diritto a tali benefici in base a quanto prevede l’art. 1, commi 117 e 1176, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 24 marzo 2015 ha stabilito che con specifico riferimento al settore agricolo, i benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 375/1993 sono subordinati alla applicazione dei “contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero dei contratti collettivi territoriali ivi previsti”.