Regolamento regionale recante: "Regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 5 del 2 febbraio 2013, il Decreto del Presidente della Regione Piemonte, 18 dicembre 2012, n. 14, che emana il Regolamento regionale recante: «Regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3. In particolare, stabilisce: a) le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita, ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 3/2010; b) le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi delle alienazioni, nonchè le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge regionale n. 3/2010; c) i limiti, le modalità e il prezzo di alienazione degli alloggi non assegnabili, nonchè i modi e la misura della restituzione alla Regione delle somme ottenute per il loro acquisto, edificazione, recupero e manutenzione, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/2010.