Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.
E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 10 del 9 marzo 2013, la L. Regionale Sicilia, 9 gennaio 2013, n. 1, il quale stabilisce che il Governo della Regione e' autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché la nota di variazione connessa all'approvazione della presente legge e della delibera legislativa "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari, per gli interventi a valere sul fondo per le Autonomie locali relativi all'erogazione del saldo della quarta trimestralità dell'anno 2012 nonché' sul fondo globale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 iscritto nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013, autorizzato con delibera legislativa del 30 dicembre 2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - limitatamente alle iniziative legislative volte a fronteggiare le spese obbligatorie derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori precari".