Riferimento: Vendita bene strumentale ufficio di professionista
Ho ricevuto questa risposta per e-mail dalla Agenzia delle entrate a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18.05.2000.
"...nel caso prospettato occorre procedere alla rettifica dell'IVA relativa ai beni ammortizzabili nel caso di diverso utilizzo (per effttuare operazioni che non danno diritto alla detrazione in tutto o in parte) degli stessi che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro successivi (dieci negli immobili) ai sensi dell'art.19 bis commi 2 e 8 del DPR 633/72 (nel caso in questione va restituita i 4/10 dell'IVA scaricata). Inoltre ai sensi dell'art.2 comma 2 n.5 del DPR 633/72 è necessario procedere alla autofatturazione dell'immobile, senza applicazione dell'IVA in quanto destinato ad uso personale. La successiva cessione dell'immobile non genera plus valenza (art.67 comma 1 del TUIR) .--"
Agenzia delle Entrate Centro di assistenza multicanale di Cagliari. Contact Center
Volevo chiedere cosa ne pensate?
La risposta che ti è stata fornita dal call center è palesemente sbagliata.
Qua non si tratta di una diversa destinazione del bene, nell'ambito della stessa attività (s'intende), comportante un diritto alla detrazione diverso da quello inizialmente operato, ma la destinazione dello stesso a finalità extra-professionali, ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 2, comma 2, num. 5), DPR n. 633/72 (articolo citato nella risposta, ma a sproposito: che senso ha dire che bisogna procedere alla autofatturazione, senza applicazione di IVA?).
Avendo detratto l'IVA a monte, l'art. 2 prevede ora l'autofatturazione con IVA calcolata sul valore normale del bene. In tal modo, l'IVA detratta a monte trova giustificazione nella successiva applicazione dell'IVA a valle: nessuna rettifica della detrazione deve quindi essere effettuata.
E' chiaro che la risposta che hai ricevuto, ancorché sbagliata, sarebbe per te più favorevole.
Potresti quindi anche pensare, come suggerito da Kob, di attenerti a tale indicazione, conservando l'originale della mail che ti è stata spedita. In tal caso, in caso di successive contestazioni, potresti essere chiamato a pagare la maggiore imposta dovuta, senza tuttavia l'applicazione di sanzioni o interessi moratori, come prevede la Legge n. 212/2000.