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Variato il sostituto d'imposta dopo invio 730, come procedere?

guss00

Utente
Buongiorno,
circa venti giorni fa un amico ha inviato il 730 precompilato sul sito dell'AdE, ora però deve modificare il sostituto d' imposta inserendone uno nuovo. Potreste dirmi come dovrebbe procedere e se il rimborso potrebbe slittare?
 
per il rapporto di lavoro cessato dopo la presentazione del 730, in caso di conguaglio a credito il vecchio sostituto d’imposta è comunque tenuto a effettuare il rimborso per l’ex dipendente

10 Situazioni particolari
10.1 Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
 
Ultima modifica:
per il rapporto di lavoro cessato dopo la presentazione del 730, in caso di conguaglio a credito il vecchio sostituto d’imposta è comunque tenuto a effettuare il rimborso per l’ex dipendente

10 Situazioni particolari
10.1 Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2012 giugno 2013) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Ciao Pluto, il soggetto in questione è un lavoratore stagionale che lavora solo 3/4 mesi da fine luglio a ottobre. Ha inserito nel 730, come ogni anno il sostituto d'imposta (agenzia di lavoro), ma notizia di ieri, il soggetto quest'anno sarà assunto direttamente dall'azienda. In questo caso vale sempre ciò che mi hai riportato? Grazie
 
Salve a tutti, mi aggiungo a questa conversazione in quanto anche io dovrei cambiare il datore di lavoro x un 730 già inviato. La ditta datore di lavoro di sempre, ha fatto una fusione con un'altra ditta ad aprile 2016 ed ha assorbito tutti i dipendenti di entrambi le ditte.I dipendenti non hanno mai avuto interruzione periodi lavorativi. Avendo guardato nel CU 2016, ho indicato la denominazione vecchia con P.IVA della ditta vecchia. L'impiegata suggerisce di fare la variazione del datore di lavoro nel 730 altrimenti non arriva la comunicazione del rimborso.
Attendo qualche commento se possibile, grazie.
Cordiali saluti.
 
Ciao Pluto, il soggetto in questione è un lavoratore stagionale che lavora solo 3/4 mesi da fine luglio a ottobre. Ha inserito nel 730, come ogni anno il sostituto d'imposta (agenzia di lavoro), ma notizia di ieri, il soggetto quest'anno sarà assunto direttamente dall'azienda. In questo caso vale sempre ciò che mi hai riportato? Grazie

questo non è "ha cambiato datore di lavoro"....

il presupposto nell'indicare il datore di lavoro sul 730 è che si sia, e allora si può eventualmente dire che l'ha cambiato...
ma in questo caso il datore di lavoro se l'è inventato, pensando prevedendo presupponendo....
In questo caso dovrà fare il 730 integrativo....indicando il datore di lavoro al momento della correzione oppure indicando "senza sostituto" se non c'è...
 
questo non è "ha cambiato datore di lavoro"....

il presupposto nell'indicare il datore di lavoro sul 730 è che si sia, e allora si può eventualmente dire che l'ha cambiato...
ma in questo caso il datore di lavoro se l'è inventato, pensando prevedendo presupponendo....
In questo caso dovrà fare il 730 integrativo....indicando il datore di lavoro al momento della correzione oppure indicando "senza sostituto" se non c'è...

Devo quindi rivolgermi ad un Caf anche se la compilazione del 730 è stata fatta sul sito dell'AdE?
 
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