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TARI 2017 - APPARTAMENTO DATO IN LOCAZIONE

sselmo

Utente
Ho un problema relativo alla TARI 2017 con il comune dove possiedo un appartamento di proprietà.

Per 16 anni continuativi tale immobile è stato occupato con regolare contratto di locazione da un inquilino, che a ottobre 2016 mi ha inviato disdetta (sei mesi - aprile 2017).

Il Comune lo scorso mese di settembre mi ha inviato da pagare l'avviso TARI relativo all’anno 2017 per tale immobile.

Ho parlato con il responsabile dell'ufficio ragioneria e tributi, per capire il motivo per il quale io avrei dovuto pagare la TARI, per un appartamento di mia proprietà che sino ad aprile 2017, risultava regolarmente locato al mio inquilino, mentre per i mesi successivi risultava non affittato.

Quest'ultimo mi ha risposto che in data 2 gennaio 2017, il mio inquilino si è recato presso il comune per il trasferimento della residenza verso un altro luogo e quindi lui poteva solo correggere l'avviso inviatomi, portandolo da 12 a 4 mesi, ma rimaneva a mio carico perchè l'inquilino non era più residente presso il comune, nonostante il contratto di locazione fosse ancora in essere.


A me risulta che la TARI venga pagata in base all'occupazione, non in base alla residenza. Supponiamo che se io risieda a Pavia ed abbia anche un immobile in affitto a Torino, per ambedue devo pagare la TARI, non mi risulta che per l'immobile in affitto a Torino la TARI debba essere pagata dal proprietario.


Vorrei ricevere dei pareri, in quanto ritengo un abuso il comportamento tenuto dal responsabile dell’uffucio ragioneria e tributi
 
Ultima modifica:
Se ho ben capito in base alla situazione descritta l'occupazione dell'inquilino nel 2017 è pari a 4 mesi...
Saluti.
 
L'ex inquilino ormai se nè andato, il problema e tra me ed il comune.
Certamente lui in fase di cambio di residenza avrebbe dovuto far presente che aveva un contratto di affitto in essere e non l'ha fatto, quindi........ritorniamo al punto di partenza.
La regola per me è chiara, si parla di occupazione, non di residenza, ma vorrei ricevere dei pareri da chi effettivamente riesce a farmi capire secondo le norme vigenti chi ha ragione
 
La normativa TARI prevede che in caso di detenzione temporanea dell'immobile non superiore a 6 mesi il tributo è dovuto dal possessore a titolo titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 1 c. 643 L. 147/2013). Pertanto anche se l'inquilino avesse occupato l'immobile per 4 mesi nel 2017 il tributo sarebbe stato interamente a carico del possessore.
Saluti.
 
Credo che se le chiavi sono state consegnate a fine aprile la tari fino ad allora spetti all'inquilino...e non è occupazione temporanea un contratto di 16 anni..
Se invece le chiavi sono state consegnate a fine 2016 allora bisogna anche essere onesti verso l'inquilino e riconoscere che non ne aveva più il possesso anche se per contratto ha dovuto pagare l'affitto fino ad aprile...
 
Credo che se le chiavi sono state consegnate a fine aprile la tari fino ad allora spetti all'inquilino...e non è occupazione temporanea un contratto di 16 anni..
Se invece le chiavi sono state consegnate a fine 2016 allora bisogna anche essere onesti verso l'inquilino e riconoscere che non ne aveva più il possesso anche se per contratto ha dovuto pagare l'affitto fino ad aprile...
Confermo contratto 4+4 prorogato 3 volte e ricevuta consegna chiavi controfirmata dall'inquilino datata 30 aprile 2017
 
Finchè l’abitazione ha un servizio collegato (anche uno solo: ad es. l’acqua) la TASI è dovuta, in quanto il soggetto passivo (nel caso di specie, il detentore del locali a cui suppongo erano intestate le utenze) usufruisce comunque di un’abitazione collegata ad un’utenza domestica atta a produrre rifiuti, anche in via presuntiva.

Il pagamento della TARI dipende anche dall’anagrafe, in quanto è l’anagrafe a determinare il numero dei membri in base al quale è determinata la quota variabile della tassa sui rifiuti ed è sempre l’anagrafe che avverte il gestore del servizio rifiuti della variazione di residenza dell’utente: il cambio della residenza fa scattare il cambio della tipologia contributiva da DOMESTICO RESIDENTE a DOMESTICO NON RESIDENTE, ma la sola variazione della residenza non fa decadere il presupposto della tassa, se il detentore non chiude o voltura l’utenza in capo ad altri soggetti, cosa che è stata fatta solo a fine occupazione dei locali (aprile 2017).

La normativa – come rilevato da Rocco - precisa però che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TARI è dovuta solo dal possessore dei locali: Rocco si è però dimenticato di aggiungere “nel corso dello stesso anno solare”.

Conseguentemente – se bene interpreto, ma attendo conferme dall'OP - nel caso di specie, al possessore vengano addebitati i soli primi quattro mesi del 2017, in quanto la TARI, è stata probabilmente “chiusa” dall’ex detentore ad aprile e l’abitazione, se sfitta, priva di allacci e senza occupanti, da quel momento in avanti non è soggetta a tributo (né alla parte fissa, né a quella variabile).
 
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