Scusate ma al punto 4) di Giò che recita il prestatore/subappaltatore e l'appaltatore principale devono entrambi svolgere una prestazione che sia riconducibile ad una delle attivita' contenute nella sezione F tabella Atecofin 2004 comprese le relative note esplicative.- si vuole sottolineare il fatto che non si applica il r.c. se entrambi non svolgono attività edilizia in via esclusiva o prevalente?
O semplicemente ai fini dell'applicazione del r.c. è sufficiente che appaltatore e subappaltatore svolgono la singola operazione che rientra nella sezione F della tabella Atecofin(edilizia)?
Grazie a chiunque risponda.
Scusa Giò, leggendo la circolare AdE n. 37 del mese di Dicembre 2006 non mi è stato ben chiaro un punto, relativo ai contribuenti minimi in franchigia.
Vorrei sapere qualora uno tra i soggetti interessati all'operazione(appaltatore, subappaltatore e committente) sia un contribuente minimo in franchigia, si applica o meno il reverse charge.
Saluti
Se il cmf è appaltatore e riceve fattura con applicazione del R.C. deve integrare la fattura e versare l'IVA entro il 16 del mese successivo.
Se il cmf è subappaltatore ritengo che dovrà emettere fattura senza iva ai sensi dell'art. 32-bis, senza applicazione del R.C. da parte dell'appaltatore.
Per rispondere poi alla domanda iniziale io credo che sia il subappaltatore che il suo committente devono svolgere in via abituale un'attività riconducibile alla sezione F (anche la singola prestazione ovviamente deve rientrare nella sezione F). Questo al di là dei codici attività formalmente comunicati. Non credo cioè, anche se le istruzioni finora uscite non sono chiarissime sul punto, che il R.C. si applichi ad una singola prestazione occasionale rientrante nella sezione F. Mi riferisco in particolare al fatto che si dice che entrambi devono operare "nel quadro di un'attività...".
Claudio.
Il fatto che sia il prestatore che il committente debbano esssere soggetti che esercitano una attivita' inquadrabile nella sezione F del codice atecofin non implica necessariamente che entrambi od almeno uno di essi debbano possedere un codice attivita' "45" ben potendo accadere che uno dei due od entrambi svolgano l'attivita' "edile" in via secondaria rispetto ad altra attivita' "non edile" prevalente.-
Gio
A me è capitato che nell'ambito di un cantiere, un mio subappaltatore che non ha un "codice edile" poichè la sua attività prevalente è agricola, ha voluto fatturarmi con IVA nonostante la sua opera svolta si trattasse, a nostro avviso, di un lavoro edile..Il fatto che sia il prestatore che il committente debbano esssere soggetti che esercitano una attivita' inquadrabile nella sezione F del codice atecofin non implica necessariamente che entrambi od almeno uno di essi debbano possedere un codice attivita' "45" ben potendo accadere che uno dei due od entrambi svolgano l'attivita' "edile" in via secondaria rispetto ad altra attivita' "non edile" prevalente.-
Gio
avrei applicato il R.C.Per fare un esempio: se un impresa che fabbrica bulloni esegue occasionalmente una prestazione rientrante nella sezione F (caso limite), secondo me non si applica il RC.