Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?
Salve a Tutti,
ho scoperto questo forum, piuttosto attivo e vorrei esprimere un parere e chiedere il Vostro in attinenza all'argomento.
A mio parere la legge è penosa e gli interventi successivi sono contraddittori.
Quel che è peggio è che non si può lasciare nulla per scontato: anche il parere del Ministro o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate secondo me non hanno alcun valore, dal momento che probabilmente i controlli sulla corretta applicazione del reverse-charge saranno fatti dalla Guardia di Finanza, che ha orientamenti diversi da quelli comuni! (e che io però condivido).
Procediamo con ordine:
La Circolare 37/E del 2006 dice semplicemente:
"il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile" [...]
"In particolare, per quanto riguarda il settore edile la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" [...]
"I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta in discorso, secondo quanto previsto dall'art. 17, sesto comma, lett. a), devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile." [...]
"Si fa presente che sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni" " [...]
"considerato il tenore letterale della norma, il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio" [...]
"restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti" [...]
Avendo la pazienza di leggere gli stralci dalla Circolare citata, si può notare come non si possa immediatamente stabilire chi debba operare nel settore dell'edilizia. Dire "deve rientrare nel settore dell'edilizia solo l'appaltatore" o "solo il subappaltatore" non ha senso.
Per complicare meglio le cose, però, la Circolare in data 16 febbraio 2007, n. 11/E, al punto 5.2, ha dato una interpretazione ancora più ambigua, quasi demolendo quel poco che si poteva intuire dalla Circolare precedente:
"Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera."
Io capisco solo che bisogna scendere nel particolare, e soprattutto ignorare i codici attività dichiarati, ma guardare realmente al tipo di prestazione che si sta effettuando, operazione per operazione (e non soggetto per soggetto e per giunta in via preventiva).
Ora un altro aspetto estremamente importante: "chi comanda?" era la domanda che apriva questo forum.
Questa è la questione più importante secondo me: la legge "impone" al subappaltatore di applicare una certa regola.
Casi concreti:
1) Rientriamo sicuramente nel campo di applicazione del reverse-charge.
Il subappaltatore emette, però, fattura con IVA.
In caso di controllo, poiché la norma "obbliga" il subappaltatore, sembrerebbe che il subappaltatore debba pagare.
Tutto sommato ha applicato l'IVA secondo le norme generali: quali sanzioni sono previste per lo "sbaglio" del subappaltatore? Le ignoro.
Il problema è dell'appaltatore! Il quale riceve una fattura con IVA ma non ha diritto alla detrazione di quell'IVA. Se detrae quell'IVA pagherà l'appaltatore una sanzione, non il subappaltatore!
2) Non sappiamo bene se rientriamo nel campo di applicazione del reverse-charge, ma l'appaltatore, con una telefonata, chiede al subappaltatore di NON applicare l'IVA.
Tutto procede dunque regolarmente, fino a quando, in un futuro lontano, la Guardia di Finanza si presenta presso il subappaltatore.
Fino a prova contraria, in Italia le fatture si emettono con IVA, quindi la deroga a tale norma va provata.
La Guardia di Finanza chiede al subappaltatore di provare perché abbia applicato il reverse-charge, ma non c'è un contratto scritto di subappalto, la ditta appaltatrice, che era una SRL, nel frattempo, per varie vicissitudini, non esiste più, e l'amministratore dell'epoca è morto.
Il subappaltatore cosa racconta alla Guardia di Finanza? Non esiste uno straccio di prova a dimostrare che l'appaltatore a sua volta aveva un contratto di appalto, nei confronti di chi poi?
E l'appaltatore operava nel campo dell'edilizia, a prescindere dal codice Atecofin che può essere inventato e modificato senza particolari formalità? Mistero!
Di conseguenza, il bravo subappaltatore, che aveva emesso fattura in regime di reverse-charge su indicazione dell'estinto appaltatore, si trova nei guai.
Io trovo una sola soluzione al problema: il subappaltatore è sempre e solo soggetto alle norme ordinarie sull'IVA.
Così come avviene per applicare una aliquota IVA agevolata in particolari casi, è l'appaltatore che ha tutto l'interesse a chiedere, formalmente e per iscritto, al subappaltatore, l'applicazione della norma sul reverse-charge in edilizia, assumendosi tutta la responsabilità del caso.
In tal caso "la ditta subappaltatrice sarà piuttosto tutelata, dal momento che eventuali errori risultanti a posteriori, derivanti da atti occultati, falsificati o compiuti dalla ditta subappaltante, avrebbero indotto la ditta subappaltatrice all'errore (Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998)".
Non so quanti avranno avuto la pazienza di leggere tutto, ma purtroppo la situazione è complicata e senza facili soluzioni, e ne pagheremo le conseguenze soltanto quando partiranno i controlli in futuro.
Spero di ottenere riflessioni, critiche e suggerimenti.
Buon lavoro a tutti!