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Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Innanzitutto grazie a tutti, vi premetto il fatto che prima di chiedere avevo letto un sacco di topic sull'argomento ma vista la particolarità del caso ho pensato di fare una richiesta specifica.

Secondo quello che dice Gio (e Karl mi sembra) il fatto che il subappaltatore operi come uno dei settori indicati dalla sezione F (lavori edili in genere) fa già scattare automaticamente il reverse charge.
Il problema nasce dal fatto che l'appaltatore non è iscritto nel codice attivita COSTRUZIONI e non accetta la fattura senza iva... mi sono letta una circolare della agenzia delle entrate e dice testualmente "affinche il sistema dell'inversione contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi specifici, relativi all'appartenenza al comparto edilizio, solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili"...
Non specifica se basta che lo sia uno dei due (e quale... l'appaltatore o il subappaltatore?) nè se lo devono essere entrambi!
Come ci salto fuori da questa cosa?
Se telefono all'ufficio delle entrate e chiedo a loro? (visto che il commercialista allarga le manine... ma si può???)
Ma l'appaltatore si può rifiutare di accettare la mia fattura? (dice che se non me la richiede esplicitamente così io non posso emetterle art. 17, vi risulta?)
Scusatemi se vi ho rotto così tanto le scatole ma non sapevo dove sbattere la testa e qui ho sempre trovato degli aiuti di primissima categoria!
Grazie ancora.
Federica
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Il meccanismo del reverse Charge si applica alle prestazioni di servizi nel settore edile riconducibili alle attivita' elencate nella sezione F della tabella Atecofin.-
Quindi in caso di subappalto si deve sempre verificare il contratto a monte stipulato tra le parti Committente-Appaltatore qualora sussistano i requisiti evidenziati sopra, trova fondamento l'Inversione contabile.-

Saluti e buon lavoro.-:sun:
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Innanzitutto grazie a tutti, vi premetto il fatto che prima di chiedere avevo letto un sacco di topic sull'argomento ma vista la particolarità del caso ho pensato di fare una richiesta specifica.

Secondo quello che dice Gio (e Karl mi sembra) il fatto che il subappaltatore operi come uno dei settori indicati dalla sezione F (lavori edili in genere) fa già scattare automaticamente il reverse charge.
Il problema nasce dal fatto che l'appaltatore non è iscritto nel codice attivita COSTRUZIONI e non accetta la fattura senza iva... mi sono letta una circolare della agenzia delle entrate e dice testualmente "affinche il sistema dell'inversione contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi specifici, relativi all'appartenenza al comparto edilizio, solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili"...
Non specifica se basta che lo sia uno dei due (e quale... l'appaltatore o il subappaltatore?) nè se lo devono essere entrambi!
Come ci salto fuori da questa cosa?
Se telefono all'ufficio delle entrate e chiedo a loro? (visto che il commercialista allarga le manine... ma si può???)
Ma l'appaltatore si può rifiutare di accettare la mia fattura? (dice che se non me la richiede esplicitamente così io non posso emetterle art. 17, vi risulta?)
Scusatemi se vi ho rotto così tanto le scatole ma non sapevo dove sbattere la testa e qui ho sempre trovato degli aiuti di primissima categoria!
Grazie ancora.
Federica

La questione è ancora dubbia.
Le cose che puoi fare per stare tranquillo sono:
- chiedere direttamente all'Ufficio per l'immediato;
- e poi con calma fare un interpello.
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Sperando di farvi cosa gradita e nella speranza serva anche a qualcun'altro porto a vostra conoscenza di quello che mi ha detto l'ufficio delle entrate:

Mi ha assolutamente confermato che trattasi di reverse charge solo ed escusivamente se entrambi i soggetti sono operanti nel settore edile inquadrati in uno dei settori della sezione F delle tabelle di classificazione delle tabelle di attività economiche ATECOFIN.
(a tale proposito mi ha segnalato di leggere la pagina 22 delle risposte dell'agenzia delle entrate ai quesiti alla videoconferenza di italia oggi del 20 gennaio 2007 dove è ben specificato che i soggetti devono essere entrambi operanti nel settore edile)

Nel mi caso specifico mi ha detto che non è reverse charge visto che l'appaltatore è inquadrato nel settore K (Valorizzazione e promozione immobiliare, codice 70 e qualcosa... cosa ci fa poi in quel settore visto che ristruttura appartamenti vorrei saperlo...).

Saluti e grazie infinite di tutto, da voi si imparano sempre un sacco di cose utili!
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Fiore scrivi:
Mi ha assolutamente confermato che trattasi di reverse charge solo ed escusivamente se entrambi i soggetti sono operanti nel settore edile inquadrati in uno dei settori della sezione F delle tabelle di classificazione delle tabelle di attività economiche ATECOFIN.
A parte le dovute considerazioni ade che vai risposte che trovi in tema Reverse Charge, a questo punto ti rinnovo quale e' la situazione odierna in tema confortata da Ance e Confindustria nonche' da ade stessa........quanto da te affermato sopra e' giustissimo, "soggetti operanti nel settore edile inquadrati....." non troverai mai nulla di normativo che ti dice testauli afermazioni:IL SUBAPPALTATORE DEVE AVERE IL CODICE F ma sempre che opera nel settore edile in uno dei codici indicati dalla Sezione F, piccola puntualizzazione avuta in sede di incontro a tema R.C.secondo te se io Amministrazione Finanziaria faccio una norma lascio una scappatoia cosi' colossale, se ho deciso di incassare Iva e scappare in lidi migliori cambiando nome, eseguo una lavorazione di SCAVI in subappalto con Codice magari di Somministrazione Bevande ed i giochi sono fatti!:sun:
Buona giornata.-
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Ma il contratto di subappalto deve avere la forma scritta?
Ne caso di un'impresa di costruzioni che durante i lavori ad un immobile incarica un'altra impresa di fare lavori di impiantistica idraulica o di mettere le mattonelle senza la fornitura di materiale senza contratto scritto, si applica il reverse change? Sarei tenntato di pensare di sì. :confused:
Grazie
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Per la valida esistenza giuridica di un contratto di appalto, non è necessaria la forma scritta, ma risulta sufficiente la stipula verbale.-
Applichi tranquillamente Reverse Charge qualora ci sia il presupposto in un contratto di subappalto anche verbale.-
Buon lavoro.-:sun:
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Salve a Tutti,
ho scoperto questo forum, piuttosto attivo e vorrei esprimere un parere e chiedere il Vostro in attinenza all'argomento.

A mio parere la legge è penosa e gli interventi successivi sono contraddittori.
Quel che è peggio è che non si può lasciare nulla per scontato: anche il parere del Ministro o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate secondo me non hanno alcun valore, dal momento che probabilmente i controlli sulla corretta applicazione del reverse-charge saranno fatti dalla Guardia di Finanza, che ha orientamenti diversi da quelli comuni! (e che io però condivido).

Procediamo con ordine:
La Circolare 37/E del 2006 dice semplicemente:
"il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile" [...]
"In particolare, per quanto riguarda il settore edile la lett. a) del citato art. 17, sesto comma, dispone che il reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" [...]
"I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta in discorso, secondo quanto previsto dall'art. 17, sesto comma, lett. a), devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile." [...]
"Si fa presente che sono tenuti alla applicazione del reverse-charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni" " [...]
"considerato il tenore letterale della norma, il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio" [...]
"restano escluse dal reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti" [...]

Avendo la pazienza di leggere gli stralci dalla Circolare citata, si può notare come non si possa immediatamente stabilire chi debba operare nel settore dell'edilizia. Dire "deve rientrare nel settore dell'edilizia solo l'appaltatore" o "solo il subappaltatore" non ha senso.

Per complicare meglio le cose, però, la Circolare in data 16 febbraio 2007, n. 11/E, al punto 5.2, ha dato una interpretazione ancora più ambigua, quasi demolendo quel poco che si poteva intuire dalla Circolare precedente:
"Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, nè il settore economico in cui lo stesso opera."

Io capisco solo che bisogna scendere nel particolare, e soprattutto ignorare i codici attività dichiarati, ma guardare realmente al tipo di prestazione che si sta effettuando, operazione per operazione (e non soggetto per soggetto e per giunta in via preventiva).

Ora un altro aspetto estremamente importante: "chi comanda?" era la domanda che apriva questo forum.
Questa è la questione più importante secondo me: la legge "impone" al subappaltatore di applicare una certa regola.

Casi concreti:

1) Rientriamo sicuramente nel campo di applicazione del reverse-charge.
Il subappaltatore emette, però, fattura con IVA.
In caso di controllo, poiché la norma "obbliga" il subappaltatore, sembrerebbe che il subappaltatore debba pagare.
Tutto sommato ha applicato l'IVA secondo le norme generali: quali sanzioni sono previste per lo "sbaglio" del subappaltatore? Le ignoro.
Il problema è dell'appaltatore! Il quale riceve una fattura con IVA ma non ha diritto alla detrazione di quell'IVA. Se detrae quell'IVA pagherà l'appaltatore una sanzione, non il subappaltatore!

2) Non sappiamo bene se rientriamo nel campo di applicazione del reverse-charge, ma l'appaltatore, con una telefonata, chiede al subappaltatore di NON applicare l'IVA.
Tutto procede dunque regolarmente, fino a quando, in un futuro lontano, la Guardia di Finanza si presenta presso il subappaltatore.
Fino a prova contraria, in Italia le fatture si emettono con IVA, quindi la deroga a tale norma va provata.
La Guardia di Finanza chiede al subappaltatore di provare perché abbia applicato il reverse-charge, ma non c'è un contratto scritto di subappalto, la ditta appaltatrice, che era una SRL, nel frattempo, per varie vicissitudini, non esiste più, e l'amministratore dell'epoca è morto.
Il subappaltatore cosa racconta alla Guardia di Finanza? Non esiste uno straccio di prova a dimostrare che l'appaltatore a sua volta aveva un contratto di appalto, nei confronti di chi poi?
E l'appaltatore operava nel campo dell'edilizia, a prescindere dal codice Atecofin che può essere inventato e modificato senza particolari formalità? Mistero!

Di conseguenza, il bravo subappaltatore, che aveva emesso fattura in regime di reverse-charge su indicazione dell'estinto appaltatore, si trova nei guai.

Io trovo una sola soluzione al problema: il subappaltatore è sempre e solo soggetto alle norme ordinarie sull'IVA.
Così come avviene per applicare una aliquota IVA agevolata in particolari casi, è l'appaltatore che ha tutto l'interesse a chiedere, formalmente e per iscritto, al subappaltatore, l'applicazione della norma sul reverse-charge in edilizia, assumendosi tutta la responsabilità del caso.

In tal caso "la ditta subappaltatrice sarà piuttosto tutelata, dal momento che eventuali errori risultanti a posteriori, derivanti da atti occultati, falsificati o compiuti dalla ditta subappaltante, avrebbero indotto la ditta subappaltatrice all'errore (Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998)".



Non so quanti avranno avuto la pazienza di leggere tutto, ma purtroppo la situazione è complicata e senza facili soluzioni, e ne pagheremo le conseguenze soltanto quando partiranno i controlli in futuro.

Spero di ottenere riflessioni, critiche e suggerimenti.

Buon lavoro a tutti!
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Io trovo una sola soluzione al problema: il subappaltatore è sempre e solo soggetto alle norme ordinarie sull'IVA.
Così come avviene per applicare una aliquota IVA agevolata in particolari casi, è l'appaltatore che ha tutto l'interesse a chiedere, formalmente e per iscritto, al subappaltatore, l'applicazione della norma sul reverse-charge in edilizia, assumendosi tutta la responsabilità del caso.

In tal caso "la ditta subappaltatrice sarà piuttosto tutelata, dal momento che eventuali errori risultanti a posteriori, derivanti da atti occultati, falsificati o compiuti dalla ditta subappaltante, avrebbero indotto la ditta subappaltatrice all'errore (Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998)".

Mi vorrei soffermare su questo.
Secondo il mio modesto parere questo non è possibile. Secondo il decreto Bersani la procedura di autofatturazione viene estesa alla fattispecie del subappalto in campo edilizio in particolare alle prestazioni di servizio rese dal subappaltore a favore di imprese che costruiscono e ristrutturano immobili, di appaltatori principali o di un altro subappaltatore. Inoltre da quello che ho capito della circolare secondo l'agenzia delle entrate i servizi resi in forza di contratti d'opera (prevale quindi la prestazione lavorativa del subappaltatore) sono attratti dalla disciplina dell'articolo 17 comma 5 DPR IVA e quindi l'emissione della fattura da parte del subappaltatore (che è colui che fa la prestazione :s-sault: ) deve essere con applicazione del Reverse Change.
Secondo me chi comanda è il subappaltatore che, una volta stabilito che si tratti di subappalto a favore delle imprese di cui sopra, è obbligato/B] ad emettere fattura senza l'addebito dell'IVA.
Secondo me l'appaltatore non può richiedere l'emissione di una fattura con iva se si cade nel reverse change (in caso di controllo gli verrebbe cancellata la detrazione) né è obbligato a richiedere al subappaltatore l'emissione di fattura senza IVA per reverse change (non ho visto nessun obbligo di sorta a tal proposito). Anche perché non riesco ad immaginare che tutela possa dare una simile dichiarazione da parte dell'appaltatore né credo si possa applicare per analogia la disciplina delle ristrutturazioni.

Purtroppo come al solito siamo costretti a rincorrere il nostro legislatore.

My two cents.
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Come si può vedere le opinioni sono contrastanti perché, a mio modo di vedere, è la norma che si presta a diverse interpretazioni poiché è stata scritta male e nè i successivi interventi sia da parte dell'AE che del governo stesso hanno contributo a chiarificare la questione. Tanto è vero che una delle proposte fatte dal tavolto tecnico permanente presso l'AE è stata proprio quella di definire meglio l'ambito applicativo di questa norma.
Detto questo la mia opinione è che una volta verificatisi i presupposti per l'applicazione del reverse charge tale procedura è obbligatoria nel senso che il subappaltatore deve obbligatoriamente emettere fattura senza applicazione dell'IVA. Emettendo fattura con IVA commette un errore e di conseguenza l'appaltatore non può portarla in detrazione. Infatti lo spirito della norma è proprio quello di "spostare" gli obblighi IVA in capo a chi la paga anziché in capo a chi la incassa perché l'Erario vuol garantirsi l'incasso dell'imposta dal contribuente che ritiene più "affidabile" e quindi l'appaltatore. In passato infatti è successo che i subappaltatori emettevano fatture, incassavano l'IVA e non la versavano sparendo dalla circolazione. Di contro gli appaltatori (legati ai loro subappaltatori e viceversa) pagavano l'imposta, la detraevano e chiedevano il rimborso. In questo modo si verificava un doppio danno per l'Erario: non incassava dal subappaltatore e rimborsava l'appaltatore. Con l'applicazione del reverse charge questo tipo di frode dovrebbe essere stato eliminato.
 
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