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Notifica sanzione stradale cartacea quando ho domicilio digitale: atto nullo?

Salve a tutti.
Mi accodo alla discussione per raccontare la mia esperienza e chiedere un parere.

Ho eletto domicilio digitale presso INAD in luglio '23 perché, stando spesso fuori per lavoro per lunghi periodi temevo di perdermi qualche comunicazione importante, come di fatti è successo.

A fine giugno ho trovato un avviso di giacenza del 30 aprile che ho ritirato alle poste stamattina primo luglio, quindi oltre i termini per fare ricorso, con multa raddoppiata e spese di notifica da pagare. Morale, 50€ di verbale diventano quasi 200€ e senza possibilità di fare ricorso.

A questo punto mi chiedo: che senso ha eleggere domicilio digitale?
Che possibilità ho adesso?
Posso solo pagare? I termini per il ricorso potrebbero essere più lunghi in questi casi?

Odio questo tipo di disservizi. Ho sbagliato e voglio pagare, ma non il quadruplo perché la PA non si adegua.
(Tra l'altro una multa davvero sciocca. Ztl il primo febbraio in una zona praticamente deserta. Sono entrato che la ztl era Non attiva e non mi sono accorto che all'uscita dal ristorante era divenuta attiva. Ad ogni modo non potevo restare sequestrato dentro...)
Grazie per ogni eventuale consiglio o parere,
Giuseppe
 
Ciao Giuseppe.

Io, a differenza del tuo caso, ho ritirato la raccomandata cartacea oltre il termine per il pagamento in misura ridotta, ma comunque nei termini per presentare ricorso, cosa che effettivamente ho fatto. Ancora un paio di settimane e dovrebbe essere accolto per silenzio-assenso del Prefetto, in quanto non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Essendo decorsi i 60 giorni dalla compiuta giacenza, in effetti, non puoi più presentare il ricorso contro il verbale, ma, se sei coraggioso, puoi semplicemente aspettare di vedere che cosa succede... Se ti viene notificata la cartella di pagamento, puoi impugnare il provvedimento per nullità della notifica del verbale. Purtroppo, da quanto so, ad oggi non c'è ancora molta giurisprudenza per situazioni di questo tipo. La corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi diversi dal domicilio digitale ma solo per quanto riguarda gli atti giudiziari nell'ambito di processi civili telematici. Ovviamente la ratio è identica.
Se vuoi, posso mandarti in privato un estratto del mio ricorso, dove espongo le mie argomentazioni a supporto della nullità della notifica eseguita all'indirizzo di residenza, anziché al domicilio digitale eletto.
 
Ancora un paio di settimane e dovrebbe essere accolto per silenzio-assenso del Prefetto, in quanto non ho ancora ricevuto alcuna risposta
.. sappi che oltre ai termini per poter emettere sentenza il prefetto ha anche 150 giorni per fartela avere...
...comunque puoi vedere a che punto è il tuo ricorso su https://sana.interno.it/

....se vuoi condividere la situazione del tuo ricorso....emessa ingiunzione... archiviato senza emissione ingiunzione...ecc
 
Ultima modifica:
Ciao Giuseppe.

Io, a differenza del tuo caso, ho ritirato la raccomandata cartacea oltre il termine per il pagamento in misura ridotta, ma comunque nei termini per presentare ricorso, cosa che effettivamente ho fatto. Ancora un paio di settimane e dovrebbe essere accolto per silenzio-assenso del Prefetto, in quanto non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Essendo decorsi i 60 giorni dalla compiuta giacenza, in effetti, non puoi più presentare il ricorso contro il verbale, ma, se sei coraggioso, puoi semplicemente aspettare di vedere che cosa succede... Se ti viene notificata la cartella di pagamento, puoi impugnare il provvedimento per nullità della notifica del verbale. Purtroppo, da quanto so, ad oggi non c'è ancora molta giurisprudenza per situazioni di questo tipo. La corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi diversi dal domicilio digitale ma solo per quanto riguarda gli atti giudiziari nell'ambito di processi civili telematici. Ovviamente la ratio è identica.
Se vuoi, posso mandarti in privato un estratto del mio ricorso, dove espongo le mie argomentazioni a supporto della nullità della notifica eseguita all'indirizzo di residenza, anziché al domicilio digitale eletto.
Si, grazie. Mi fa piacere dare una occhiata al tuo ricorso.
Per la questione del coraggio, potrei farlo, ma sarebbe più una questione di principio che economica. Tanto più che mi pare di capire che i 60 giorni per il raddoppio della multa, nel mio caso, si contano a partire dal decimo giorno dell'avviso di giacenza. Quindi dal 30 aprile dovrei essere ancora nei tempi per pagare la multa al suo prezzo (circa 97€).

Una curiosità: se facessi ricorso al prefetto adducendo anche se sono oltre i limiti, il ricorso sarebbe automaticamente stralciato o dovrebbero rigettarlo con la motivazione che è fuori tempo limite? In quel caso potrei comunque beneficiare del silenzio assenzo?

La giurisprudenza dovrebbe essere un po' più chiara su questo punto perché di fatto mi si nega la possibilità anche di fare ricorso. Alla fine vincono sempre loro.

Grazie per il confronto!
 
Ciao Giuseppe.

Io, a differenza del tuo caso, ho ritirato la raccomandata cartacea oltre il termine per il pagamento in misura ridotta, ma comunque nei termini per presentare ricorso, cosa che effettivamente ho fatto. Ancora un paio di settimane e dovrebbe essere accolto per silenzio-assenso del Prefetto, in quanto non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Essendo decorsi i 60 giorni dalla compiuta giacenza, in effetti, non puoi più presentare il ricorso contro il verbale, ma, se sei coraggioso, puoi semplicemente aspettare di vedere che cosa succede... Se ti viene notificata la cartella di pagamento, puoi impugnare il provvedimento per nullità della notifica del verbale. Purtroppo, da quanto so, ad oggi non c'è ancora molta giurisprudenza per situazioni di questo tipo. La corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi diversi dal domicilio digitale ma solo per quanto riguarda gli atti giudiziari nell'ambito di processi civili telematici. Ovviamente la ratio è identica.
Se vuoi, posso mandarti in privato un estratto del mio ricorso, dove espongo le mie argomentazioni a supporto della nullità della notifica eseguita all'indirizzo di residenza, anziché al domicilio digitale eletto.
Ciao Cri,
potresti per favore inviare anche a me in privato la copia del tuo ricorso?
grazie mille
 
Ciao Giuseppe.

Io, a differenza del tuo caso, ho ritirato la raccomandata cartacea oltre il termine per il pagamento in misura ridotta, ma comunque nei termini per presentare ricorso, cosa che effettivamente ho fatto. Ancora un paio di settimane e dovrebbe essere accolto per silenzio-assenso del Prefetto, in quanto non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Essendo decorsi i 60 giorni dalla compiuta giacenza, in effetti, non puoi più presentare il ricorso contro il verbale, ma, se sei coraggioso, puoi semplicemente aspettare di vedere che cosa succede... Se ti viene notificata la cartella di pagamento, puoi impugnare il provvedimento per nullità della notifica del verbale. Purtroppo, da quanto so, ad oggi non c'è ancora molta giurisprudenza per situazioni di questo tipo. La corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle notifiche eseguite a indirizzi diversi dal domicilio digitale ma solo per quanto riguarda gli atti giudiziari nell'ambito di processi civili telematici. Ovviamente la ratio è identica.
Se vuoi, posso mandarti in privato un estratto del mio ricorso, dove espongo le mie argomentazioni a supporto della nullità della notifica eseguita all'indirizzo di residenza, anziché al domicilio digitale eletto.
Buongiorno a tutti!

Alla fine il ricorso è stato accolto per silenzio assenso?
Anch'io ho ricevuto verbale tramite messo comunale invece di riceverla via PEC dove ho regolarmente eletto domicilio digitale da luglio 2023.
La situazione è la seguente: presunta violazione (autovelox) del 1 giugno 2024. Il 13 settembre 2024 trovo nella cassetta delle lettere un avviso di deposito di un verbale di un comune del padovano, il 16 settembre 2024 vado a ritirare l'atto presso la casa comunale del mio comune di residenza (Bolzano).
Nel verbale è riportato che lo stesso sarebbe stato inviato via PEC ed avrebbero estratto l'indirizzo da Ini-pec (in quanto non sono un professionista, la mia PEC non si trova su INI-pec ma su INAD). Inoltre mi addebitano la bellezza di 21 euro di spese gestione PEC. Il comune in questione non utilizza SEND e con tutta probabilità si sono accorti che ho domicilio digitale ma non sono stati in grado di trovare la PEC, perché hanno cercato su Ini-pec invece che su INAD. Per questo motivo hanno provveduto a tentare come ultima spiaggia la trasmissione al mio comune di residenza affinché mi venisse notificata con messo comunale.
Ieri ho presentato ricorso al prefetto adducendo come motivi 1) la violazione dell'art. 3bis del CAD (la mia pec era funzionante e se non sono riusciti a mandarmi il verbale il problema è loro); 2) notifica effettuata oltre i 90 giorni (Bolzano ha protocollato la PEC del comune del padovano il 5 settembre, non ho idea di quando sia stata effettivamente ricevuta da Bolzano... vedremo come va).
Vi tengo aggiornati sugli sviluppi, se qualcuno volesse copia del mio ricorso per prenderne spunto mi scriva pure in privato.
 
Ciao a Tutte/i!

AGGIORNAMENTO. Il mio ricorso è stato rigettato con Ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Le motivazioni relative al mancato accoglimento della tesi della nullità della notifica sono le seguenti:

"La notificazione è nulla solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare ovvero vi è incertezza assoluta sulla persona cui è eseguita o sulla sua data

L'omissione della notifica a mezzo PEC non determina l'invalidità della notifica effettuata con strumenti ordinari se quest'ultima è stata validamente compiuta, cioè ha raggiunto il destinatario.

Tale omissione determina, soltanto, il diritto per il destinatario dell'atto notificato a mezzo posta di poter richiedere l'esclusione dal pagamento delle spese (v. circolare MINT del 20.02.2018, n. 300/A/1500/18/127/9).

In ogni caso, la notificazione nulla è sanata dalla dimostrazione che il destinatario dell'atto ne abbia avuto comunque cognizione. Secondo le disposizioni dell'art. 156 CPC, tutte le ipotesi di nullità possono essere sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè, se è stato comunque portato a conoscenza del destinatario o del suo contenuto egli ha avuto effettiva cognizione. In questi casi, naturalmente, la nullità resta sanata con effetto ex tunc. L'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il ricorrente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso ricorrente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento dell'atto impugnato (Cass. civ., sez. unite, 5.10.2004, n. 19854)."


Ora attendo che mi venga notificato l'atto, di cui ho preso cognizione tramite il portale SANA (Sistema informativo sanzionatorio amministrativo).
Non è una bella notizia...mi dispiace!
 
Ciao a Tutte/i!

AGGIORNAMENTO. Il mio ricorso è stato rigettato con Ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Le motivazioni relative al mancato accoglimento della tesi della nullità della notifica sono le seguenti:

"La notificazione è nulla solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare ovvero vi è incertezza assoluta sulla persona cui è eseguita o sulla sua data

L'omissione della notifica a mezzo PEC non determina l'invalidità della notifica effettuata con strumenti ordinari se quest'ultima è stata validamente compiuta, cioè ha raggiunto il destinatario.

Tale omissione determina, soltanto, il diritto per il destinatario dell'atto notificato a mezzo posta di poter richiedere l'esclusione dal pagamento delle spese (v. circolare MINT del 20.02.2018, n. 300/A/1500/18/127/9).

In ogni caso, la notificazione nulla è sanata dalla dimostrazione che il destinatario dell'atto ne abbia avuto comunque cognizione. Secondo le disposizioni dell'art. 156 CPC, tutte le ipotesi di nullità possono essere sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè, se è stato comunque portato a conoscenza del destinatario o del suo contenuto egli ha avuto effettiva cognizione. In questi casi, naturalmente, la nullità resta sanata con effetto ex tunc. L'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il ricorrente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso ricorrente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento dell'atto impugnato (Cass. civ., sez. unite, 5.10.2004, n. 19854)."


Ora attendo che mi venga notificato l'atto, di cui ho preso cognizione tramite il portale SANA (Sistema informativo sanzionatorio amministrativo).
Non è una bella notizia...mi dispiace!
Mi dispiace! Posizione a mio parere un molto debole: in primo luogo l'art. 3bis del CAD seguendo questa interpretazione rimarrebbe lettera morta e lascerebbe amplissima discrezionalità alle amministrazioni sul come comunicare con il cittadino. Invece l'art. 3bis del CAD è chiaro ed afferma che la PA comunica *esclusivamente* via PEC con il cittadino che ha eletto domicilio digitale. Diverso sarebbe il discorso se la notifica via PEC non si fosse perfezionata per cause imputabili al destinatario (eg. casella PEC piena, mancato rinnovo della sottoscrizione annuale con il provider ecc...). Allora in quel caso lo notifichi con i mezzi ordinari. In secondo luogo, la Cassazione che citano è del 2004 e dunque anteriore all'esistenza della PEC (che se non sbaglio è stata introdotta nel 2005). Guarda la Cassazione 27183/2022 che seppur nel processo civile, ha statuito per la nullità della notifica fatta al domicilio fisico perché in presenza del domicilio digitale.
Quando ti verrà notificato il provvedimento, valuta se fare opposizione al Giudice di Pace, hai 30 giorni di tempo.
 
Grazie per il supporto morale.
Intanto sono proprio curioso di vedere se il Prefetto mi notifica l'ordinanza via pec o con raccomandata AG...
 
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