Tengo a precisare che io non ho mai parlato di nullità dell'atto, ma solo di nullità della notifica. Pertanto, nell'ipotesi che l'interessato contesti la validità della notifica, l'amministrazione potrebbe sempre rieseguirla, in modo valido ed efficace, ammesso che sia ancora nei termini per farlo.
Il fatto che legislatore non abbia espressamente dichiarato nulla la notifica effettuata in modalità diverse da quelle prescritte dal CAD, non significa che la nullità non possa comunque essere acclarata in sede giudiziaria. Del resto, se così fosse (cioè se rimanesse a totale discrezione dell'amministrazione procedente scegliere la modalità con cui effettuare la notifica, a dispetto delle previsioni del CAD), non avrebbe più alcun senso l'intervento del legislatore che impone l'obbligo della notifica secondo le novellate modalità previste dal CAD, laddove ne sussistano le condizioni (ovverosia nel caso in cui il cittadino-interessato abbia validamente dichiarato il domicilio digitale su INAD e o abbia effettuato la propria registrazione su SEND).
Naturalmente intendevo nullità dell'atto quale conseguenza dell'esistenza di vizi del procedimento notificatorio.
In ogni caso ribadisco quanto da me indicato in precedenza, considerato che le ipotesi di nullità delle notificazioni sono contemplate nell'art. 160 cpc e riguardano due ipotesi: 1) incertezza assoluta sulla persona destinataria dell'atto; 2) incertezza assoluta sulla data in cui sia avvenuta la notificazione.
Saluti.