Gentile Domenico,
vorrei approfittare anch io della Sua competenza, per porLe un quesito che sono riuscito a chiarire completamente:
le norme in vigore prevedono il divieto di licenziamento all inizio della gravidanza fino al 1 anno del bambino, salvo casi particolari tra cui LA CESSAZIONE DELL ATTIVITA DI IMPRESA.
caso specifico: titolare di pizzeria chiude e va in pensione. Cede la pizzeria ad altro imprenditore che non assume nessuno degli attuali dipendenti. (l azienda aveva meno di 15 lavoratori, quindi teoricamente il licenziamento può anche essere considerato legittimo).
Mia interpretazione: la dipendente in stato di gravidanza non può essere licenziata in quanto cessa di esistere l azienda ma non l attività, (la pizzeria continua ad essere pizzeria) che continua ad esserci pur con altro titolare del locale.
Speriamo sia corretta...
anche se ammetto che sia un po di parte.
Cercando in internet pero ho trovato un sentenza che forse potrebbe avvalorare la mia tesi. (vedi sotto)
chiedo gentilmente un Suo parere. Grazie
"...Cassazione Civile..
Deroga prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. b):- casi di inapplicabilità
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attività dell'impresa,ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente. (Cassa e decide nel merito, App. Messina, 18/02/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14583 del 22-06-2009 (ud. del 30-04-2009), C.M.S. c. Z.M. (rv. 608839)