Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Naspi in caso di dimissioni nel primo anno di maternità

Salve Clarabell, nessuna norma prevede la ripresa dell'attività lavorativa successiva ad un periodo di ferie per poi procedere alle dimissioni.

Decida Lei quando dimettersi.

Saluti domenio
 
la ringrazio.
Mi era venuto il dubbio in quanto si sente spesso parlare di eventuale dimissione al termine di maternità/congedo parentale e pensavo che magari richiedere al loro termine un periodo di ferie mettesse a rischio un ipotetica scelta di disoccupazione.
 
Buonasera
chiedo un informazione ho mia moglie che dovrebbe partorire il prossimo 20 ottobre circa. Non riesce più a lavorare e vorrebbe dare le dimissioni. Tra dieci giorni abbiamo appuntamento con il ginecologo che già telefonicamente ci ha anticipato che viste le condizioni fisiche della moglie consiglia di procedere con maternità anticipata (a rischio).
Ora chiedo la domanda di maternità anticipata devo presentarla prima di dare le dimissioni o contestualmente o succesivamente? Anche per farmela pagare direttamente dall'inps.
quindi da fare maternità a rischio fino al 20 agosto per poi agganciare la maternità obbligatoria dal 20 agosto al 20 gennaio 2016 (3 mesi dopo parto).
Successivamente avrei diritto anche alla naspi? o conviene appena si dimette di fare domanda di Naspi e lasciar perdere la maternità anticipata?
Grazie
GG
 
Salve ggiordano, facciamo il punto della situazione:

per beneficiare della maternità anticipata come nella fattispecie (gravi complicanze della gestazione), deve esserci un rapporto di lavoro in corso, quindi se si sceglie di rassegnare le dimissioni da subito la c.d. interdizione anticipata non può essere concessa;

se non ci sono condizioni particolari, perchè non sfruttare il periodo d interdizione anticipata + maternità obbligatoria + congedo parentale ( maternità facoltativa ) e poi decidere di rassegnare le dimissioni;

infine, non pare superfluo qui ricordare,che per godere della indennità di disoccupazione naspi, le dimissioni devono avvenire entro l'anno di età del bambino.

Saluti domenico
 
Salve Domenico, avrei un quesito da porle. Mi sono dimessa circa un mese fa, entro quindi anno di vita del bambino e solo adesso ho scoperto di essere nuovamente in attesa, a saperlo prima!!!!! :| la mia domanda è" non posso usufruire di alcuna forma di maternità prima della naspi o che la blocchi ai fini poi di sfruttare i periodi contributivi dopo? Dal sito del" INPS leggo questo ma francamente non riesco molto ad interpretare, sembrerebbe che spetti ma non capisco in che modalità ....
"" A CHI SPETTA

A tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in atto all'inizio del periodo di congedo
alle disoccupate o sospese a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternita'
alle disoccupate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità;
alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità; e siano stati, inoltre, versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo;
alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell'anno precedente quello di inizio del congedo di maternità (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell'inizio del congedo stesso);
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
alle lavoratrici a domicilio
alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).""" Mi può dire se e cosa potrei richiedere? Grazie mille,

ANNA
 
Salve Anna, la risposta è negativa nel senso di poter interrompere e utilizzare quindi successivamente i contributi pregressi per una nuova naspi.

Nel caso di specie, dovrà fare riferimento all'art. 24 d.lgs 151/2001, c.4 dove stabilisce che “qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione”;

alla circolare inps n-94-2015 al p.2.7, dove si precisa “quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’ indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.

Vorrà tenere conto che il riferimento al congedo di maternità, ritengo sia inteso ai due mesi prima della data presunta il parto, per cui la indennità di disoccupazione si dovrebbe ( uso il condizionale) interrompere in quel momento, e quindi iniziare il diritto alla indennità di maternità, per riattivare nuovamente la rimanente disoccupazione, al termine del periodo stesso.

Suggerisco rivolgersi alla sede Inps di appartenenza per una valutazione.

Saluti domenico
 
Gentile Domenico,
vorrei approfittare anch io della Sua competenza, per porLe un quesito che sono riuscito a chiarire completamente:

le norme in vigore prevedono il divieto di licenziamento all inizio della gravidanza fino al 1 anno del bambino, salvo casi particolari tra cui LA CESSAZIONE DELL ATTIVITA DI IMPRESA.

caso specifico: titolare di pizzeria chiude e va in pensione. Cede la pizzeria ad altro imprenditore che non assume nessuno degli attuali dipendenti. (l azienda aveva meno di 15 lavoratori, quindi teoricamente il licenziamento può anche essere considerato legittimo).

Mia interpretazione: la dipendente in stato di gravidanza non può essere licenziata in quanto cessa di esistere l azienda ma non l attività, (la pizzeria continua ad essere pizzeria) che continua ad esserci pur con altro titolare del locale.

Speriamo sia corretta... :) anche se ammetto che sia un po di parte.
Cercando in internet pero ho trovato un sentenza che forse potrebbe avvalorare la mia tesi. (vedi sotto)
chiedo gentilmente un Suo parere. Grazie


"...Cassazione Civile..
Deroga prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. b):- casi di inapplicabilità
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, non si applica alla cessione d'azienda, che non comporta la cessazione dell'attività dell'impresa,ma la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente. (Cassa e decide nel merito, App. Messina, 18/02/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14583 del 22-06-2009 (ud. del 30-04-2009), C.M.S. c. Z.M. (rv. 608839)
 
Salve roby roby, poichè l'argomento riguarda la cessione ( trasferimento) di azienda e non la cessazione dell'attività, non poteva e non può essere questo motivo di licenziamento per nessuno dei lavoratori, è irrilevante nella fattispecie di trasferimento di azienda il nr. dei dipendenti ( meno di 15).

Nell'eventuale trasferimento di azienda con più di 15 dipendenti, è prevista una particolare procedura con intervento sindacale, ma questo è altra cosa.

Nella fattispecie di licenziamento della lavoratrice in gravidanza, la giurisprudenza è univoca nel ritenere legittimo il solo licenziamento per i casi previsti dall'art.2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, oggi art.54, d-lgs n-151-2001 (nel caso di interesse art.3 lettera b), di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta.

Saluti domenico
 
Salve Domenico ho letto tutta la discussione in merito alla possibilità di richiedere la disoccupazione Naspi per dimissioni entro l'anno del bambino, io come educatrice ho potuto usufruire della maternità obbligatoria per lavoro a rischio da giugno 2014, questa è terminata ai 7 mesi della bambina il 27 agosto 2015, all'oggi sono in maternità facoltativa fino al 30/11/2015 e da li userò una parte delle ferie accumulate. Vorrei dare le dimissioni intorno alla metà di gennaio 2016 ( la bambina compie l'anno il 21/01)da quanto letto dovrei avere diritto alla disoccupazione pur non avendo 30 gg lavorati nei 12 mesi precedenti le dimissioni, può confermare il mio pensiero?
Saluti Eleonora
 
Alto