3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.
Segnala, infine, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 45, comma 1, che abroga il comma 2 dell'articolo 13-[I]ter[/I] del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo – denominato Fondo controesodo – in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. La disposizione abrogata affidava a un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso, consentendo ai predetti soggetti destinatari dell'ampliamento delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso. Si segnala che tale decreto attuativo non è stato emanato e che la relativa disciplina è stata superata da successivi interventi legislativi tra cui, da ultimo, il decreto legislativo n. 209 del 2023.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento ad altra seduta
.Un contribuente ha trasferito la residenza in Italia il 4 giugno 2019 e, avendo anche gli altri requisiti, ha beneficiato del regime degli impatriati, con applicazione della riduzione del 70% del reddito imponibile di lavoro dipendente (agevolazione applicata direttamente in busta paga).Il contribuente ha acquistato un immobile abitativo nel 2023, entro la fine del primo quinquennio agevolato; egli può quindi beneficiare per altri cinque anni dell’agevolazione, però con riduzione del reddito imponibile al 50 per cento? A tal fine, dovrà effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 10% entro il 30 giugno 2024? Quale reddito dovrà considerare per il calcolo dell'imposta sostitutiva in questione?
In premessa si rileva che, sulla base di quanto previsto dal Dl 124/2019, coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 avrebbero potuto applicare le norme agevolative previste per gli impatriati nella misura più favorevole (riduzione dell’imponibile sul 30% o sul 10 per cento) prevista dal decreto Crescita (Dl 34/2019) già a decorrere dal periodo d'imposta 2019. Era anche previsto che le minori entrate conseguenti al riconoscimento dell’agevolazione “anticipata”, riconosciuta solo a tali soggetti, dovevano essere finanziate con il cosiddetto Fondo Controesodo a decorrere dal 2020. Inoltre, doveva essere emanato un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze che stabilisse i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo stesso. Poiché tale decreto non è mai stato emanato, con la circolare 33/E/2020, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in mancanza dello stesso, tali soggetti avrebbero potuto avvalersi dell’agevolazione solo nella misura del 50 per cento, e non nella più favorevole misura (del 70, oppure del 90 per cento) prevista per i soggetti che, in presenza dei presupposti, hanno acquisito la residenza in Italia a decorrere dal 2020.Fatta questa premessa in merito al regime fiscale di cui ha goduto fino ad ora il lettore, relativamente alla proroga dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (dopo le modifiche introdotte dal decreto Crescita), si rileva che, con una recente risposta a interpello non pubblicata, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 possono fruire della proroga dell’agevolazione, senza il pagamento dell’imposta forfettaria di cui alla legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), in quanto agli stessi si applica l’articolo 16, comma 3-bis, del Dlgs 147/2015.Quindi, dando per acquisito quanto sostenuto nell’interpello citato, si attendono ora chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate in merito alla procedura che questi soggetti dovranno seguire al fine di prorogare l’agevolazione per altri cinque anni.
QUESITO
L'istante, cittadina italiana, ha vissuto e lavorato ad dal luglio 2007 al giugno 2019, iscrivendosi regolarmente all'AIRE. In particolare, da è stata dipendente della società, con sede , per la quale ha prestato l'attività lavorativa sino al febbraio 2018.
In data 27 giugno 2019, a seguito di una lettera di impegno ad assunzione a tempo determinato quale con sede a , la contribuente è rientrata in Italia. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio l'8 luglio successivo e, dopo diverse proroghe del contratto, è divenuto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° marzo 2021, quando l'istante ha assunto il ruolo di
Sin dall'anno d'imposta 2019 l'istante ha applicato il regime agevolativo per i lavoratori impatriati, presentando apposita autocertificazione al datore di lavoro; essendo rientrata in Italia il 27 giugno, ha detassato il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento, in attesa del decreto ministeriale attuativo del cosiddetto Fondo Controesodo ai fini dell'aumento della detassazione al 70 per cento anche con riguardo ai lavoratori che hanno trasferito la residenza nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 2 luglio 2019.
Tanto premesso, la contribuente domanda se possa avvalersi dell'estensione del beneficio fiscale ad ulteriori cinque anni d'imposta ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, senza dover effettuare il versamento del 10 per cento per l'esercizio dell'opzione, come richiesto per i soggetti rientrati in Italia in data antecedente al 30 aprile 2019 dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto- legge n. 34 del 2019, introdotto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021).
Chiede, inoltre, se l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia, quale requisito necessario per il prolungamento dell'agevolazione, possa concretizzarsi nel più lungo termine di diciotto mesi dall'esercizio dell'opzione, come prevede il medesimo comma 2-bis del citato articolo 5.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La contribuente rappresenta che la mancata pubblicazione del decreto attuativo del Fondo Controesodo ha "costretto" i contribuenti ad adeguarsi a quanto previsto nella circolare n. 33/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate, "subendo" la riduzione dell'esenzione dal 70 al 50 per cento. Tale situazione ha creato non poche incertezze in merito alle modalità con cui i beneficiari possono avvalersi della proroga del regime, ovvero se il prolungamento operi in maniera automatica oppure occorra versare la somma del 10 per cento secondo la procedura di cui al Provvedimento n. 60353 del marzo 2021.
A tal proposito, con una risposta ad istanza di interpello non pubblicata ("si veda il Sole 24 ore del 12 gennaio 2024"), l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia tra il 30 aprile ed il 3 luglio 2019 non rientrano nella fattispecie di cui alla legge di Bilancio 2021, bensì in quella di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 147 del 2015, con la conseguenza che l'estensione ad ulteriori cinque anni avviene senza il pagamento dell'importo del 10 per cento.
L'istante ritiene, dunque, di aver diritto al prolungamento del regime impatriati per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2024, con detassazione al 50 per cento e senza necessità di alcun versamento, per effetto dell'acquisto di un immobile residenziale entro diciotto mesi dall'esercizio dell'opzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere le valutazioni sull'effettiva sussistenza, in capo all'interpellante, dei requisiti normativamente prescritti per la fruizione del regime speciale a favore dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, negli anni d'imposta dal 2019 al 2023, né sulla percentuale di detassazione applicata come risultante dalle dichiarazioni fiscali presentate. Su tali aspetti resta, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Allo stesso modo, si ricorda che le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto non possono essere oggetto di analisi in sede di interpello (cfr. circolare n. 9 del 1 ° aprile 2016, paragrafo 1.1).
Tanto premesso, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - norma abrogata dall'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023, ma le cui disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 - ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati".
Tale regime è stato oggetto di diverse modifiche normative, tra cui quella operata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche "decreto Crescita"), in vigore dal 1° maggio 2019, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. In particolare, con la modifica introdotta dall'articolo 13-ter, nell'intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti rientrati nel territorio dello Stato dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) ed i soggetti rientrati dal 30 aprile 2019, il legislatore ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già previste dal decreto Crescita per i lavoratori che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020.
A tal proposito, il comma 2 del medesimo articolo 13-ter prevede che "[n]ello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del Fondo fino ad esaurimento dello stesso".
La circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 (par. 2.1) ha poi precisato che la "richiamata disposizione deve essere interpretata nel senso che possono accedere alle risorse del citato "Fondo Controesodo" solo i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, per i quali - ai fini dell'aumento dell'agevolazione dal 50 al 70 per cento - è necessario che venga emanato il relativo decreto da parte del richiamato dicastero, al quale si rinvia per l'individuazione dei criteri per la richiesta di accesso alle relative prestazioni". Pertanto, nelle more dell'emanazione di tale decreto, non ancora avvenuta, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), il documento di prassi chiarisce che "i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione in parola esclusivamente nella minore misura del 50 per cento".
L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha altresì introdotto il comma 3-bis nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile dal regime in commento, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019. A tal fine, devono ricorrere taluni specifici requisiti previsti alternativamente dalla norma, tra i quali l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà; l'acquisto deve realizzarsi "successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento" (cfr. Risposta n. 703 del 2021 e circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, con cui sono stati forniti utili chiarimenti interpretativi).
In particolare, la citata circolare, al par. 3.2, ha chiarito che l'estensione temporale dell'agevolazione è riconosciuta in tutti i casi in cui rimpatriato acquisti un'unità immobiliare residenziale "successivamente" al rientro, purché entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime. Pertanto, per un soggetto che sia fiscalmente "impatriato" in Italia nel periodo d'imposta 2019, ai fini dell'estensione dell'agevolazione, l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023, se non già perfezionato nei dodici mesi antecedenti al rientro.
Per completezza, è bene ricordare che l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha inserito nell'articolo 5 del decreto Crescita il comma 2-bis, al fine di consentire il prolungamento per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime agevolato anche a coloro "che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147". L'opzione si perfeziona previo versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 10 per cento ovvero al 5 per cento (a seconda dei requisiti ricorrenti) dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato (cfr. Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353).
Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l'esercizio dell'opzione soltanto ai soggetti "che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020" (articolo 5, comma 2-bis) e di quella che non prevede l'opzione per coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019 (articolo 5, comma 2), l'applicazione dell'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019, sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato.
Alla luce di tutto quanto precede, nel caso in esame, ai fini dell'estensione temporale del regime impatriati, deve ritenersi applicabile la norma di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 147 del 2015, considerato che la contribuente è rientrata in Italia, come dichiarato, il 27 giugno 2019; la proroga dell'agevolazione dovrebbe operare, dunque, in maniera automatica, al ricorrere di una delle condizioni previste dal menzionato comma3-bis, senza necessità di effettuare il versamento previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 per l'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019.
Tuttavia, poiché l'interpellante non ha perfezionato l'acquisto di un immobile residenziale in Italia entro il 31 dicembre 2023, ovvero entro il termine di scadenza del primo quinquennio agevolabile, alla stessa risulta preclusa l'estensione temporale dell'agevolazione a decorrere dal 2024 e per i successivi quattro anni, non potendosi considerare operativo il più lungo termine di diciotto mesi dal trasferimento di cui al citato articolo 1, comma 50.
Cari tutti,
Un aggiornamento importante per le persone rientrate fra il 30 aprile e il 2 luglio del 2019, una situazione fra le più complesse attualmente nell'ambito della normativa impatriati.
Ripercorriamo insieme gli snodi salienti.
Sino a ieri, queste persone potevano beneficiare della normativa impatriati nella versione antecedente al DL Crescita, accedendo alla detassazione nella misura del 50pct, senza poter accedere allo sconto potenziato del 70pct.
Ciò in quanto non è mai stato emanato il decreto attuativo previsto dal comma 2 dell’Art. 13-ter del DL 26/10/2019 n.124, che ha esteso le previsioni del DL Crescita ai soggetti rientrati a partire dal 30 aprile 2019 (inizialmente il DL Crescita si applicava solo ai soggetti rientrati a partire dal 3 luglio 2019).
Questo era stato confermato dal MEF in sede di interrogazione parlamentare, e poi dall'Agenzia in Circolare.
Come conseguenza ulteriore, per i soggetti rientrati fra il 30 aprile e il 2 luglio del 2019 era anche dubbia la possibilità di estensione delle agevolazioni in presenza di acquisto casa o figli, possibilità concessa di diritto ai rientri post 2 luglio e a pagamento per quelli pre-30 aprile 2019. Infatti, il testo della L.Bilancio 2021 esclude espressamente i soggetti del comma 2 (i rientri 30 aprile-2 luglio) dalla possibilità di optare a pagamento.
La novità arriva ora dall' art.45 comma 1 del DL 2 marzo 2024 n. 19, che ha abrogato parzialmente le disposizioni dell’Art. 13-ter del DL 26/10/2019 n.124. In particolare ha salvato la norma che permette a questi soggetti la fruizione delle nuove norme del DL crescita, abrogando però la parte che le subordinava all'emanando decreto Mef.
Sembra quindi che:
-sia aperta la possibilità di richiedere, retroattivamente, il delta di agevolazione fra il 50 e il 70pct
-essendo caduto l'ostacolo del decreto, l'accesso all'estensione sia possibile senza necessità di opzione a pagamento
Con tutti i caveat del caso, e nell'assenza per ora di una posizione ufficiale dell'Agenzia, riteniamo che sia opportuno attivarsi rapidamente per chi è in questa situazione. Sul primo punto, per non fare prescrivere il rimborso; sul secondo, perchè chi volesse eventualmente tutelarsi effettuando comunque il pagamento una tantum, deve farlo entro il 30 giugno.