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Esempio di autodichiarazione per prolungamento regime Lavoratori rimpatriati

Magari non ho capito bene io; mi è sembrato che non parla especificamente del rinnovo per quelli arrivati dopo il 29 Aprile 2019. Parla del rinnovo per quelli arrivati prima (ripetto... se non ho capito male).
In effetti è poco chiaro. Perché c'è un paragrafo rivolto esclusivamente a chi è rientrato PRIMA del 29 aprile che specifica la condizioni. E subito dopo c'è un paragrafo che spiega come accedere all'agevolazione, ma non si capisce se per tutti o solo per chi è rientrato prima. Boh
 
Ho parlato informalmente con uno studio commercialista specialista sull'argomento impatriati ed è quello che mi ha consigliato. Poi ho visto anche questo:


A me sembra logico perchè non avendo nessuna fonte ufficiale, la cosa da fare sarebbe versare questo 10%. Io giustamente preferirei non farlo... Spero qualcuno possa darci indicazioni più precise... Manca poco...
ok, il tipo dice che sono esperti e che non sono sicuri. Quindi se sono realmente esperti e se sono incerti loro, immagino che sia difficile che il mio commercialista riesca a darmi una risposta migliore.

Nel dubbio, potrebbe essere comunque un opzione, si paga e poi semmai si chiede il rimborso.
 
il mio commercialista mi dice che prova a chiedere quell'interpello non pubblicato all'agenzia delle entrate. Se non riesce a recuperlo paghiamo perche' i dubbi ci sono e non vale la pena rischiare di perdere l'estensione
 
Ciao.
Ho come tanti qua la scandenza per l'estensione dell'agevolazione la prossima settimana.
Ho il dubbio dell'importo da versare: ho letto qua che il famoso "importo dovuto" si calcola come la somma dei campi 1 e 463 della Certificazione Unica. Lo stesso mi ha detto il commercialista.
Ho trovato notizie del 2022 che confermano anche questo.
Ma dopo ho trovato questo (molto recente) dell'Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/p...dell,redditi agevolati relativi all'annualità
E la' dice "con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente".
Quindi se e' il "redditto agevolato" sarebbe soltanto il campo 1 del CUD.
Qual'e' il calcolo giusto?
 
sono il 10% sul totale = somma di 1 e 463. `10% o al 5% dei redditi agevolati` credo significhi `10% o 5% dei redditi oggetto dell'agevolazione`
 
sono il 10% sul totale = somma di 1 e 463. `10% o al 5% dei redditi agevolati` credo significhi `10% o 5% dei redditi oggetto dell'agevolazione`
Ciao.
Grazie dalla tua risposta. Ma secondo capisco sta parlando di 10% o 5% perche' a seconda dei requisiti posseduti (1 figlio o 3 figli minorenne) l'opzioni di versamento sara' 10% o 5% rispettivamente.

E' piu' chiaro in un paragrafo precendente:
"La legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti."
Quindi non mi e' chiaro ancora perche' se qua parla di 10% del redditto agevolato da altre parti si parla dei campi 1+463 del CUD, essendo che il conto e' abbastanza diverso (nel mio caso, il doppio).
 
la legge per docenti e ricercatori è diversa. Non so come funziona per loro.
Tra l'altro, la circolare 33 (almeno per i non docenti/ricercatori), suggeriva a chi è rimpatriato tra il 29 aprile e il 1 luglio di utilizzare il beneficio fiscale del 50% e non del 70% per i primi 5 anni.
 
Ultima modifica:
Perché dici che la circolare 33e del 2020 parla dell'agevolazione al 50%?

Io leggo:
Tra le novità più importanti, si segnala l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge. Con il successivo Decreto Fiscale3 il legislatore, nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020.

Più avanti continua:
In particolare, il Decreto Crescita11, nella versione in vigore dal 1° maggio 2019, prevedeva la decorrenza delle modifiche «a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», con la conseguenza che le nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020 e, dunque, nei confronti dei soggetti che si fossero trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019. Successivamente, il Decreto Fiscale12 ha ridefinito la decorrenza della novella, prevedendo che le nuove misure agevolative si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147». Al riguardo, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 352447 del 12 novembre 2020), si ritiene che con tale modifica il legislatore ha inteso estendere le maggiori agevolazioni già disposte nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel Paese dal periodo di imposta 2020, anche nei confronti dei lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 i quali in assenza della suddetta previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in parola ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia), correggendo una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati dal 2020 e quelli già rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019.

Poi fa pure un esempio molto chiaro:
Ad esempio, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:
− il 5 febbraio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio);
− il 5 maggio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2019;
− il 5 luglio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2020.


Quindi a me risulta corretto che a chi è rientrato dal 30 aprile spetta il 70%. Inoltre all'interno della stessa circolare NON si fa alcun riferimento a docenti/ricercatori. @deneb su cosa basi questa tua interpretazione? Mi sfugge qualcosa?
 
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