La legge distingue nettamente tra notificazione e comunicazione di un atto.
Nella notificazione il contatto tra l'autore dell'atto ed il suo destinatario avviene per l'indispensabile tramite di un soggetto all'uopo specificamente abilitato.
Nella comunicazione, invece, il contatto tra l'autore ed il destinatario avviene direttamente, cioè senza il tramite di alcun altro soggetto.
L'impiego del servizio postale non inciderebbe sulla distinzione anzidetta, in quanto l'agente postale opera quale
nuncius, o dell'autore dell'atto (nella comunicazione) o dell'agente della notificazione (in caso di notificazione).
Si ha comunicazione a mezzo posta quando l'autore dell'atto provvede egli stesso a recarsi all'ufficio postale e a spedirlo per posta, mentre si ha notificazione a mezzo posta quando l'autore consegna l'atto all'agente della notificazione e questi provvede a notificarlo per posta recandosi lui stesso all'ufficio postale per la spedizione dell'atto.
La norma di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 parla, in termini assolutamente chiari, di notifica e non di comunicazione della cartella di pagamento.
Non solo.
L'art. 26, comma 1, nel testo originario, parlava di
"invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento", mentre l'attuale formulazione parla solo di
"invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
L'abolito riferimento alla "lettera" e, soprattutto, all'invio "da parte dell'esattore", esclude specificamente che possa trattarsi di una comunicazione, cioè trasmissione dell'atto mediante contatto diretto tra l'autore dell'atto stesso e il suo destinatario.
Quando la legge consente che l'atto possa essere trasmesso dall'autore dell'atto al suo destinatario, senza il tramite dell'agente della notificazione, la legge stessa, se non usa la parola comunicazione, parla comunque di notificazione direttamente effettuata dall'autore dell'atto al suo destinatario attraverso il servizio postale.
Così, nell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, espressamente richiamato anche dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. citato, viene detto che
"le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento".
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973:
- parla ripetutamente di notificazione delle cartella;
- non parla affatto di notifica direttamente effettuata dall'agente della notificazione al suo destinatario;
- nella riformulazione della norma si nota la sostituzione dell'originario "mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento", che avrebbe potuto far pensare ad una notifica direttamente effettuata dall'esattore, con l'espressione "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", dove viene eliminato ogni riferimento ad un invio diretto da parte dell'esattore, risultando invece sancito l'invio mediante raccomandata A/R ai soggetti dalla norma stessa indicati quali agenti della notificazione.
Inoltre, il "distacco" dell'art. 26 cit. dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 890/1982, che prevede la notifica eseguita
"a mezzo posta direttamente dagli uffici (finanziari, tra l'altro)" è nettamente segnato dall'essere stato fatto salvo, per l'appunto, il disposto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 nella seconda dell'art. 14, comma 1, della Legge cit.
Alla stregua di siffatte risultanze, la disciplina della notificazione della cartella di pagamento ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 s'inquadra nel generale paradigma della notificazione degli atti implicante l'intermediazione di apposito soggetto abilitato.