Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica
Ciao Marica,
grazie, innanzitutto, per l'apprezzamento.
Nel merito, sono d'accordo che l'impatto della sentenza potrebbe essere devastante anche e soprattutto considerata la prassi che si è venuta a creare.
Sono anche d'accordo sul fatto che l'interpretazione letterale non possa essere esaustiva.
Tuttavia, sempre parlando di interpretazione, quella letterale, a mio giudizio, deve rappresentare un po' il limite interno ed esterno dell'interpretazione. In altre parole, non può farsi dire a un testo qualcosa che dall'interpretazione letterale non emerge, nemmeno come possibilità: giusto per capirci, se il testo dice "nero", ricorrendo a tecniche interpretative diverse da quella letterale non si dovrebbe poter arrivare dire "bianco"; "nerino", "neretto", "nerone" forse si, ma "bianco" assolutamente no.
A mio giudizio, quindi, l'art. 26 può sicuramente essere interpretato diversamente da come fatto dalla CTP Lecce. Tuttavia, tale interpretazione non può arrivare a sconfessare il risultato dell'interpretazione letterale.
Quanto poi all'autorevolezza del Collegio temo che la Cassazione non arriverà mai ad avallare una tale interpretazione: infatti, la giurisprudenza a volte è più realista del re arrivando anche a sconfessare apertamente il dettato legislativo (vedasi abuso del diritto e giudicabilità delle scelte imprenditoriali).
Saluti
Diego
Ciao Diego,
ho letto l’articolo e ho apprezzato il taglio professionale. Però stiamo parlando di una Ctp e non di una Cassazione, quindi aspetterei gli altri gradi del giudizio prima di arrivare a definire il concetto di inesistenza della notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo concessionario. Sicuramente l’interpretazione letterale della norma è quella data dalla Ctp e da te riproposta . Io dal canto mio ribadisco quanto postato a Mrdike.
ps A proposito di Mrdike, qualcuno ha sue notizie? È da tantissimo che non scrive e la sua assenza intellettuale io l’ho avvertita :yes2: (nonostante tutto ).
Ciao Marica,
grazie, innanzitutto, per l'apprezzamento.
Nel merito, sono d'accordo che l'impatto della sentenza potrebbe essere devastante anche e soprattutto considerata la prassi che si è venuta a creare.
Sono anche d'accordo sul fatto che l'interpretazione letterale non possa essere esaustiva.
Tuttavia, sempre parlando di interpretazione, quella letterale, a mio giudizio, deve rappresentare un po' il limite interno ed esterno dell'interpretazione. In altre parole, non può farsi dire a un testo qualcosa che dall'interpretazione letterale non emerge, nemmeno come possibilità: giusto per capirci, se il testo dice "nero", ricorrendo a tecniche interpretative diverse da quella letterale non si dovrebbe poter arrivare dire "bianco"; "nerino", "neretto", "nerone" forse si, ma "bianco" assolutamente no.
A mio giudizio, quindi, l'art. 26 può sicuramente essere interpretato diversamente da come fatto dalla CTP Lecce. Tuttavia, tale interpretazione non può arrivare a sconfessare il risultato dell'interpretazione letterale.
Quanto poi all'autorevolezza del Collegio temo che la Cassazione non arriverà mai ad avallare una tale interpretazione: infatti, la giurisprudenza a volte è più realista del re arrivando anche a sconfessare apertamente il dettato legislativo (vedasi abuso del diritto e giudicabilità delle scelte imprenditoriali).
Saluti
Diego