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Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Ciao Diego,

ho letto l’articolo e ho apprezzato il taglio professionale. Però stiamo parlando di una Ctp e non di una Cassazione, quindi aspetterei gli altri gradi del giudizio prima di arrivare a definire il concetto di inesistenza della notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo concessionario. Sicuramente l’interpretazione letterale della norma è quella data dalla Ctp e da te riproposta . Io dal canto mio ribadisco quanto postato a Mrdike.
ps A proposito di Mrdike, qualcuno ha sue notizie? È da tantissimo che non scrive e la sua assenza intellettuale io l’ho avvertita :yes2: (nonostante tutto :D).

Ciao Marica,
grazie, innanzitutto, per l'apprezzamento.

Nel merito, sono d'accordo che l'impatto della sentenza potrebbe essere devastante anche e soprattutto considerata la prassi che si è venuta a creare.

Sono anche d'accordo sul fatto che l'interpretazione letterale non possa essere esaustiva.

Tuttavia, sempre parlando di interpretazione, quella letterale, a mio giudizio, deve rappresentare un po' il limite interno ed esterno dell'interpretazione. In altre parole, non può farsi dire a un testo qualcosa che dall'interpretazione letterale non emerge, nemmeno come possibilità: giusto per capirci, se il testo dice "nero", ricorrendo a tecniche interpretative diverse da quella letterale non si dovrebbe poter arrivare dire "bianco"; "nerino", "neretto", "nerone" forse si, ma "bianco" assolutamente no.

A mio giudizio, quindi, l'art. 26 può sicuramente essere interpretato diversamente da come fatto dalla CTP Lecce. Tuttavia, tale interpretazione non può arrivare a sconfessare il risultato dell'interpretazione letterale.

Quanto poi all'autorevolezza del Collegio temo che la Cassazione non arriverà mai ad avallare una tale interpretazione: infatti, la giurisprudenza a volte è più realista del re arrivando anche a sconfessare apertamente il dettato legislativo (vedasi abuso del diritto e giudicabilità delle scelte imprenditoriali).

Saluti
Diego
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Riprendo questa discussione per chiedervi un consiglio.
E cioè se inserireste nel ricorso avverso la cartella di pagamento, anche una nota sul difetto di notifica causato dall'invio della raccomandata da Equitalia, che come Agente alla riscossione non rientrerebbe tra i soggetti abilitati di cui all'art 26 dpr 603/72.
Nonostante le perplessità che alcuni hanno espresso, se accettata, l'effica sarebbe devastate. Vale la pena tentare?
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Io sto tentando, tuttavia non ho ancora notizie in merito perchè i ricorsi avverso tale difetto di notifica sono stati depositati all'inizio del 2010...
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Altra sentenza CTP pro-contribuenti:

Sentenza CTP Milano 19 luglio 2010, n. 264/09/10

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito che è nulla la procedura di notificazione eseguita a mezzo posta, qualora sia avvenuta senza l'intermediazione di un soggetto che abbia i requisiti per esercitare legittimamente tali poteri di notifica.

Nella fattispecie oggetto della Sentenza, l'agente della riscossione aveva infatti consegnato direttamente all'agente postale una cartella di pagamento, il quale l'ha poi recapitata al contribuente.

Tuttavia, secondo i Giudici, è lecita la consegna della cartella da parte dell'agente postale, solamente quando nella prima parte nel procedimento notificatorio sia intervenuto un soggetto legittimato, che, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, può essere una delle seguenti figure:

ufficiale della riscossione;
soggetto abilitato dal concessionario nelle forme previste dalla legge (messo notificatore abilitato);
agente della polizia municipale;
messo comunale.
Il concessionario non risulta pertanto abilitato ad eseguire la consegna della cartella: l'atto pertanto è stato dichiarato nullo.

Rimango sempre del mio parere :gavel: .... in attesa delle sentenze della Cassazione sull'argomento (magari a sezioni unite).
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Anche se con ritardo, riporto la sentenza “pesante” della cassazione che dà ragione a una sconosciuta commercialista di nome Marica :s-sault::sun:

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 15948 del 6 luglio 2010 , in riferimento ad una fattispecie di invio per posta di cartella di pagamento direttamente dal concessionario al contribuente senza l'intermediazione di un agente della notificazione specificamente abilitato e senza redazione di relata di notifica, ha statuito che la notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie effettuata il 23 novembre 2004), come prevede espressamente l’articolo 26 del Dpr 602/1973,così come modificato dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999 con decorrenza dal 1 luglio 1999 e, può avvenire anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, non è necessaria la stesura della relata di notifica.
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Saluto tutti, sono un nuovo utente.

Intervengo nella discussione perché sono stato direttamente coinvolto nella problematica della INESISTENZA delle notifiche da parte di Equitalia.

@Marica: la sentenza da te citata si riferisce ad una statuizione sulle "notifiche in bianco" e non ha riguardato il problema dell'art. 26, DPR 602/73. Ad oggi ci sono quasi tutte le CTP d'Italia (80%) e un paio di regionali (Lombardia e Campania), che condannano Equitalia.
In questo frangente e, contrariamente a quanto affermato nella sentenza da te citata, c'è Cassazione, Sez. Tributaria, n. 9377 del 16 febbraio 2009, che ha stabilito i seguenti principi di diritto:
• la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere che la mancata opposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890 del 1982 cit. comporti l’inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, sempre che sia fatta da soggetto abilitato;
• si ritiene poter aderire a quella parte della giurisprudenza che ritiene che tale mancanza comporti la nullità della notifica, NON sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato (Cassazione, sentenza n. 2079 del 2008).
In sostanza, secondo quest’ultima interpretazione, la relata è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità; ultimamente, si è adeguata alla succitata tesi la CTP di Parma, con la sentenza n. 103/07/2009 del 03/11/2009, che ha previsto persino l’inesistenza giuridica della notifica con nullità derivata della cartella di pagamento.

In verità, una corretta soluzione interpretativa non può prescindere dall’attribuzione di rilevanza alla natura, sostanziale o processuale, dell’atto che si deve notificare, distinzione dalla quale dipende la corretta individuazione della disciplina applicabile al procedimento notificatorio.

Gli atti di Equitalia sono atti sostanziali, e quindi non suscettibili di sanatoria; ne consegue che la figura giuridica riconducibile alla patologia dell'atto stesso è l'inesistenza e NON la nullità/annullabilità.
Con tutti i problemi del caso, che introdurrano nel nostro ordinamento una specie di "condono mascherato", perché nella maggior parte dei casi Equitalia e l'Ente impositore saranno decaduti dal termine per esigere il pagamento e tutte le ipoteche, fermi e pignoramenti iscritti perderanno efficacia ed esporrano in solido al risarcimento del danno.

Sono convinto, ma questa è una mia interpretazione, che avremo a breve notizie di un nuovo condono, magari già dalla finanziaria, proprio per porre rimedio a questi problemi...
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Saluto tutti, sono un nuovo utente.

Intervengo nella discussione perché sono stato direttamente coinvolto nella problematica della INESISTENZA delle notifiche da parte di Equitalia.

@Marica: la sentenza da te citata si riferisce ad una statuizione sulle "notifiche in bianco" e non ha riguardato il problema dell'art. 26, DPR 602/73. Ad oggi ci sono quasi tutte le CTP d'Italia (80%) e un paio di regionali (Lombardia e Campania), che condannano Equitalia.
In questo frangente e, contrariamente a quanto affermato nella sentenza da te citata, c'è Cassazione, Sez. Tributaria, n. 9377 del 16 febbraio 2009, che ha stabilito i seguenti principi di diritto:
• la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere che la mancata opposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890 del 1982 cit. comporti l’inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, sempre che sia fatta da soggetto abilitato;
• si ritiene poter aderire a quella parte della giurisprudenza che ritiene che tale mancanza comporti la nullità della notifica, NON sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato (Cassazione, sentenza n. 2079 del 2008).
In sostanza, secondo quest’ultima interpretazione, la relata è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità; ultimamente, si è adeguata alla succitata tesi la CTP di Parma, con la sentenza n. 103/07/2009 del 03/11/2009, che ha previsto persino l’inesistenza giuridica della notifica con nullità derivata della cartella di pagamento.

In verità, una corretta soluzione interpretativa non può prescindere dall’attribuzione di rilevanza alla natura, sostanziale o processuale, dell’atto che si deve notificare, distinzione dalla quale dipende la corretta individuazione della disciplina applicabile al procedimento notificatorio.

Gli atti di Equitalia sono atti sostanziali, e quindi non suscettibili di sanatoria; ne consegue che la figura giuridica riconducibile alla patologia dell'atto stesso è l'inesistenza e NON la nullità/annullabilità.
Con tutti i problemi del caso, che introdurrano nel nostro ordinamento una specie di "condono mascherato", perché nella maggior parte dei casi Equitalia e l'Ente impositore saranno decaduti dal termine per esigere il pagamento e tutte le ipoteche, fermi e pignoramenti iscritti perderanno efficacia ed esporrano in solido al risarcimento del danno.

Sono convinto, ma questa è una mia interpretazione, che avremo a breve notizie di un nuovo condono, magari già dalla finanziaria, proprio per porre rimedio a questi problemi...

Ottima esposizione Morpheous... tra l'altro a me sta sorgendo un ulteriore dubbio, sempre pro-contribuente! :D
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Saluto tutti, sono un nuovo utente.

Intervengo nella discussione perché sono stato direttamente coinvolto nella problematica della INESISTENZA delle notifiche da parte di Equitalia.

@Marica: la sentenza da te citata si riferisce ad una statuizione sulle "notifiche in bianco" e non ha riguardato il problema dell'art. 26, DPR 602/73. Ad oggi ci sono quasi tutte le CTP d'Italia (80%) e un paio di regionali (Lombardia e Campania), che condannano Equitalia.
In questo frangente e, contrariamente a quanto affermato nella sentenza da te citata, c'è Cassazione, Sez. Tributaria, n. 9377 del 16 febbraio 2009, che ha stabilito i seguenti principi di diritto:
• la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere che la mancata opposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890 del 1982 cit. comporti l’inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, sempre che sia fatta da soggetto abilitato;
• si ritiene poter aderire a quella parte della giurisprudenza che ritiene che tale mancanza comporti la nullità della notifica, NON sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato (Cassazione, sentenza n. 2079 del 2008).
In sostanza, secondo quest’ultima interpretazione, la relata è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità; ultimamente, si è adeguata alla succitata tesi la CTP di Parma, con la sentenza n. 103/07/2009 del 03/11/2009, che ha previsto persino l’inesistenza giuridica della notifica con nullità derivata della cartella di pagamento.

In verità, una corretta soluzione interpretativa non può prescindere dall’attribuzione di rilevanza alla natura, sostanziale o processuale, dell’atto che si deve notificare, distinzione dalla quale dipende la corretta individuazione della disciplina applicabile al procedimento notificatorio.

Gli atti di Equitalia sono atti sostanziali, e quindi non suscettibili di sanatoria; ne consegue che la figura giuridica riconducibile alla patologia dell'atto stesso è l'inesistenza e NON la nullità/annullabilità.
Con tutti i problemi del caso, che introdurrano nel nostro ordinamento una specie di "condono mascherato", perché nella maggior parte dei casi Equitalia e l'Ente impositore saranno decaduti dal termine per esigere il pagamento e tutte le ipoteche, fermi e pignoramenti iscritti perderanno efficacia ed esporrano in solido al risarcimento del danno.

Sono convinto, ma questa è una mia interpretazione, che avremo a breve notizie di un nuovo condono, magari già dalla finanziaria, proprio per porre rimedio a questi problemi...

peccato che io abbia perso gli estremi della sentenza di gen 2011 della suprema corte di cassazione che verte proprio su questo 3d. Non mi sarà difficile trovarla e purtroppo delude le aspettative di chi ritiene inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente da equitalia a mezzo servizio postale e senza l'intervento dei soggetti qualificati di cui al citato art. 26.
 
Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

peccato che io abbia perso gli estremi della sentenza di gen 2011 della suprema corte di cassazione che verte proprio su questo 3d. Non mi sarà difficile trovarla e purtroppo delude le aspettative di chi ritiene inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente da equitalia a mezzo servizio postale e senza l'intervento dei soggetti qualificati di cui al citato art. 26.

Marica, ti riferisci alla sentenza del 31 Gennaio 2011 n. 2288?
 
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