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Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Riferimento: Cartella di pagamento Equitalia: precisazioni sulla notifica

Marica, ti riferisci alla sentenza del 31 Gennaio 2011 n. 2288?

ciao Dike credo che la sentenza da te citata si riferisca, come la precedente, alla legittimità dell'avviso di ricevimento senza la relata di notifica. Non è quella sono sicura di aver letto altro ma non trovo gli estremi :(
 
Ulteriori discussioni e chiarimenti sulla notifica diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata A/R:

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05712


A ciò si aggiunga che il D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, pur introducendo un comma ad hoc col quale è stata introdotta la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.) ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 149-bis del c.p.c., titolato “Notificazione a mezzo posta elettronica”.

Ne consegue che ove fosse normativamente consentita la notifica della cartella di pagamento direttamente (dal concessionario) a mezzo del servizio postale, il Legislatore tributario non avrebbe escluso espressamente - e solo per la notifica a mezzo P.E.C. - l’applicabilità dell’art. 149-bis c.p.c..

A tal proposito, infatti, è stato acutamente osservato, con ampia condivisione da parte di chi scrive, che “la recente precisazione (non si applica l’art. 149-bis) avvalora la tesi giurisprudenziale. Con la Pec l’esattore non dà la cartella al pubblico ufficiale. Data l’equiparazione della notifica via Pec a quella per posta (raccomandata diretta, ovvero tramite pubblico ufficiale), la precisazione della legge sarebbe superflua se fosse ammessa la raccomandata diretta. Si profila, dunque, il rischio che le cartelle spedite per posta dall’esattore possano essere considerate illegittime” (EZIO MARIA PISAPIA, “PER IL FISCO NOVITA’ ESTESA A RICORSI E CARTELLE”, in L’esperto risponde, IL SOLE 24 ORE del 24/10/2011, pag. 3).
 
A tal proposito, infatti, è stato acutamente osservato, con ampia condivisione da parte di chi scrive, che “la recente precisazione (non si applica l’art. 149-bis) avvalora la tesi giurisprudenziale. Con la Pec l’esattore non dà la cartella al pubblico ufficiale. Data l’equiparazione della notifica via Pec a quella per posta (raccomandata diretta, ovvero tramite pubblico ufficiale), la precisazione della legge sarebbe superflua se fosse ammessa la raccomandata diretta. Si profila, dunque, il rischio che le cartelle spedite per posta dall’esattore possano essere considerate illegittime” (EZIO MARIA PISAPIA, “PER IL FISCO NOVITA’ ESTESA A RICORSI E CARTELLE”, in L’esperto risponde, IL SOLE 24 ORE del 24/10/2011, pag. 3).

pensa, invece, cosa avrebbe scritto Pisapia se l'art. 38 della manovra correttiva del 2010 avesse omesso la parte relativa all'art. 149bis o, addirittura, fosse scritta in questi termini:
«La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile»
.... avrebbe scritto le stesse identiche cose che hai riportato tu!
Ciao Dike :)
 
Allora, aggiungo altra dottrina... :D

E’ stato autorevolmente osservato che “ … l’eventuale invalidità della notificazione può essere dedotta come motivo di impugnazione nell’ambito del ricorso proposto al giudice tributario, costituendo, appunto, un vizio dell’atto impugnato. A ciò va aggiunto che lo scopo della notifica degli atti di cui art. 19 cit. (del D. Lgs. n. 546/1992, ndMrDike) non è quello di provocare l’impugnazione dell’atto emesso, ma quello di rendere l’atto valido o efficace l’atto adottato con la conseguenza che la proposizione dell’impugnazione non comporta raggiungimento dello scopo, né tantomeno sanatoria ex art. 156 c.p.c., a differenza di quanto avviene per gli atti processuali (A. URICCHIO, LE NUOVE MODALITA’ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI RIGUARDANTI I TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI, in MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA PUGLIA, Bari, 2009, pag. 169)
 
Sentenza del 21/07/2011 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Intitolazione:
Riscossione-Cartella di pagamento-Notifica-Deve essere affidata dal Concessionario a soggetti abilitati.

Massima:
E’ giuridicamente inesistente la notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario senza il previo esplicito affidamento ad un ufficiale della riscossione o agli altri soggetti abilitati dalla legge, i quali si potranno rivolgere al servizio postale.

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 602/1973, art.26.

Posso godere come un ciuccio? :p:p:p
 
Cass. Civ. Sez. V, sentenza del 20 Ottobre 2011. n. 21789:


"La possibilità della notifica della cartella in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è prevista anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per gli ufficiali della riscossione."

:D:D:D
 
Cass. Civ. Sez. V, sentenza del 20 Ottobre 2011. n. 21789:


"La possibilità della notifica della cartella in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è prevista anche dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per gli ufficiali della riscossione."

è l'ultima della serie?!? :rolleyes:
io m'ero fermata alla 11708/2011 laddove la SC, a ulteriore conferma dell’oramai prevalente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la notifica della cartella può, tra l’altro, realizzarsi «anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale …), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”», e precisando – quasi a sgombrare il campo da possibili residui equivoci – che in questi casi si applica la disciplina dell’«ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9/4/2001 …».
:bye1:
 
Secondo Voi:
E' possibile impugnare "NEL MERITO" una cartella Equitalia notificata il 01.02.2012 presentando ricorso nei confronti dell''ufficio (ADE) che ha emesso il ruolo per acceratamento Unico 2007?
Leggendo la cartella alla voce "A chi presentare il ricorso" sembrerebbe di SI...leggendo l'art.19 comma 3 del dlgs 546 del 1992 sembrerebbe di NO.
Io ho notificato sia all'ADE che All'Equitalia per vizi della cartella.
Adesso sto per depositare il ricorso in CTP...ma mi è venuto il dubbio di cui sopra!
Che ne pensate?
Grazie per l'attenzione.
Saluti.
 
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