MrDike
Utente
L'art. 26, comma 1, del D.P.R. del 29 Settembre 1973 n. 602 e s.m.i prevede che che i Concessionari debbano notificare le cartelle esattoriali e tutti gli atti della riscossione (ipoteche, fermi amministrativi ecc.) soltanto tramite i seguenti soggetti e cioè:
- gli ufficiali della riscossione, qualificati come tali in base ad un documento ufficiale precedente alla notifica;
- gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge, sempre in base ad un documento ufficiale, con data certa, precedente alla notifica;
- da altri soggetti abilitati previa convenzione tra Comune e Concessionario, purchè la suddetta convenzione, con data certa, sia precedente alla notifica;
- dai messi comunali iscritti nel particolare albo;
- dagli agenti della polizia municipale iscritti nel particolare albo.
Al di fuori dei suddetti soggetti nessuno può notificare tramite posta (raccomandate con ricevuta di ritorno) alcun atto, come purtroppo oggi fanno i Concessionari per risparmiare sui costi.
Del resto, con l'art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire "la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari".
Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Pertanto, la notifica dell'atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.
Ciò posto, l'art. 37, comma 27, lett. a), del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 Agosto 2006 n. 248, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, disponendo che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Tuttavia, la richiamata lettera b-bis) dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. 600/73, ha una portata limitata alle notificazioni eseguite tramite messo notificatore e non è applicabile anche alle notificazioni tramite l'ufficio postale.
In tale prospettiva, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto.
In particolare, l'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 28 Febbraio 2008 n. 31, ha inserito un nuovo comma - il sesto - all'art. 7 della Legge 20 Novembre 1982 n. 890, in forza del quale, proprio in merito alle notificazioni eseguite mediante il servizio postale: "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Alla luce di quanto suesposto, le succitate norme sembrano divergere, ossia, se da un lato l'Agente della riscossione non può utilizzare direttamente il servizio postale per notificare le proprie cartelle, allora il richiamato art. 7, comma 6, della Legge 890/82 non è applicabile, ovvero, in applicazione di detta Legge, in caso di mancato invio dell'avvenuta notificazione (c.d. "CAD" o "seconda raccomandata", per intenderci), la notifica sarebbe nulla, fermo restando che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Cosa ne pensate?
- gli ufficiali della riscossione, qualificati come tali in base ad un documento ufficiale precedente alla notifica;
- gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge, sempre in base ad un documento ufficiale, con data certa, precedente alla notifica;
- da altri soggetti abilitati previa convenzione tra Comune e Concessionario, purchè la suddetta convenzione, con data certa, sia precedente alla notifica;
- dai messi comunali iscritti nel particolare albo;
- dagli agenti della polizia municipale iscritti nel particolare albo.
Al di fuori dei suddetti soggetti nessuno può notificare tramite posta (raccomandate con ricevuta di ritorno) alcun atto, come purtroppo oggi fanno i Concessionari per risparmiare sui costi.
Del resto, con l'art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire "la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari".
Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Pertanto, la notifica dell'atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.
Ciò posto, l'art. 37, comma 27, lett. a), del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 Agosto 2006 n. 248, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, disponendo che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Tuttavia, la richiamata lettera b-bis) dell'art. 60, comma 1, del D.P.R. 600/73, ha una portata limitata alle notificazioni eseguite tramite messo notificatore e non è applicabile anche alle notificazioni tramite l'ufficio postale.
In tale prospettiva, il legislatore è nuovamente intervenuto sul punto.
In particolare, l'art. 36, comma 2-quater, del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 28 Febbraio 2008 n. 31, ha inserito un nuovo comma - il sesto - all'art. 7 della Legge 20 Novembre 1982 n. 890, in forza del quale, proprio in merito alle notificazioni eseguite mediante il servizio postale: "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Alla luce di quanto suesposto, le succitate norme sembrano divergere, ossia, se da un lato l'Agente della riscossione non può utilizzare direttamente il servizio postale per notificare le proprie cartelle, allora il richiamato art. 7, comma 6, della Legge 890/82 non è applicabile, ovvero, in applicazione di detta Legge, in caso di mancato invio dell'avvenuta notificazione (c.d. "CAD" o "seconda raccomandata", per intenderci), la notifica sarebbe nulla, fermo restando che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Cosa ne pensate?
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