giallomagic
Utente
Questa è, dopo ben 3 mesi, la risposta dell'INPS....A conti fatti si capisce perchè la Fornero, che non epiteto perchè la netiquette non me lo consente, piangesse...Soldi sottratti a pensionati, disoccupati, estorti legalmente in maniera subdola da conti correnti... Ora SCRIVIAMOLO sui forum che la mini aspi spetta per la metà delle settimane lavorate solo se l'anno precedente non si è percepita, altrimenti si va incontro a una sensibile decurtazione, direttamente proporzionale alla durata della precedente indennità....
OGGETTO: Calcolo mini-ASpI e contributi.
Con riferimento alla Sua PEC pari oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’articolo 2, comma 69, lett. b) della legge n. 92 del 2012 - nel disporre l’abrogazione della disposizione istitutiva dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3 del richiamato Decreto legge n. 86 del 1988 – ha reso non più erogabile dal 1° gennaio 2013 la predetta indennità la quale, per effetto dell’art. 2, comma 24 della citata legge n. 92, si considera assorbita “… con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Relativamente a periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012 e che avrebbero dato luogo ad erogazione della indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti nell’anno 2013, è stata prevista – per effetto del meccanismo dell’assorbimento di cui al citato comma 24 dell’articolo 2 - l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI 2012.
Quest’ultima indennità relativa all’anno 2012 – dalla natura ibrida - come precisato nel Messaggio INPS n. 20774 del 17/12/2012, è stata riconosciuta in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi previsti per la indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, laddove la durata e la misura sono state calcolate in base alle disposizioni relative alla nuova prestazione mini-ASpI di cui alla legge n. 92 del 2012. La corresponsione dell’indennità mini-ASpI 2012 è pertanto avvenuta secondo quanto di seguito esposto.
Nella indennità di disoccupazione con requisiti ridotti si teneva conto delle prestazioni lavorative – svolte, nel loro complesso, da gennaio a dicembre dell’anno solare precedente quello della domanda e in qualunque parte dell’anno fossero collocate - in relazione alle quali si procedeva ad indennizzare ex post i periodi scoperti da prestazioni di lavoro effettive. Il medesimo sistema è stato impiegato per l’indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012.
Relativamente all’indennità mini-ASpI, in ordine al computo della durata, l’art. 2, comma 21 della richiamata legge di riforma stabilisce che: “ …non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. Poiché all’erogazione della indennità mini-ASpI 2012 hanno concorso tutti i periodi contributivi collocati nell’anno 2012, qualora successivamente alla domanda di detta prestazione sia stata presentata una nuova domanda di indennità mini-ASpI, ai fini del calcolo della durata di quest’ultima i predetti periodi contributivi non potevano che essere considerati nella loro globalità e quindi in pari misura mensile nel corso dell’intero anno 2012, a prescindere dalla parte dell’anno in cui fossero collocati.
Pertanto, per la durata della nuova miniASpI - che va determinata con riferimento alla contribuzione presente negli ultimi dodici mesi antecedenti all’evento di disoccupazione - la sottrazione dei periodi che hanno dato luogo a precedente erogazione di miniASpI 2012 non può che ripartirsi in modo proporzionale per tutti i dodici mesi del 2012.
Per ulteriori eventuali chiarimenti sulla Sua posizione assicurativa potrà rivolgersi direttamente alla competente Direzione provinciale di Rimini che legge in copia per conoscenza.
OGGETTO: Calcolo mini-ASpI e contributi.
Con riferimento alla Sua PEC pari oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’articolo 2, comma 69, lett. b) della legge n. 92 del 2012 - nel disporre l’abrogazione della disposizione istitutiva dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3 del richiamato Decreto legge n. 86 del 1988 – ha reso non più erogabile dal 1° gennaio 2013 la predetta indennità la quale, per effetto dell’art. 2, comma 24 della citata legge n. 92, si considera assorbita “… con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Relativamente a periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012 e che avrebbero dato luogo ad erogazione della indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti nell’anno 2013, è stata prevista – per effetto del meccanismo dell’assorbimento di cui al citato comma 24 dell’articolo 2 - l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI 2012.
Quest’ultima indennità relativa all’anno 2012 – dalla natura ibrida - come precisato nel Messaggio INPS n. 20774 del 17/12/2012, è stata riconosciuta in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi previsti per la indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, laddove la durata e la misura sono state calcolate in base alle disposizioni relative alla nuova prestazione mini-ASpI di cui alla legge n. 92 del 2012. La corresponsione dell’indennità mini-ASpI 2012 è pertanto avvenuta secondo quanto di seguito esposto.
Nella indennità di disoccupazione con requisiti ridotti si teneva conto delle prestazioni lavorative – svolte, nel loro complesso, da gennaio a dicembre dell’anno solare precedente quello della domanda e in qualunque parte dell’anno fossero collocate - in relazione alle quali si procedeva ad indennizzare ex post i periodi scoperti da prestazioni di lavoro effettive. Il medesimo sistema è stato impiegato per l’indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012.
Relativamente all’indennità mini-ASpI, in ordine al computo della durata, l’art. 2, comma 21 della richiamata legge di riforma stabilisce che: “ …non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. Poiché all’erogazione della indennità mini-ASpI 2012 hanno concorso tutti i periodi contributivi collocati nell’anno 2012, qualora successivamente alla domanda di detta prestazione sia stata presentata una nuova domanda di indennità mini-ASpI, ai fini del calcolo della durata di quest’ultima i predetti periodi contributivi non potevano che essere considerati nella loro globalità e quindi in pari misura mensile nel corso dell’intero anno 2012, a prescindere dalla parte dell’anno in cui fossero collocati.
Pertanto, per la durata della nuova miniASpI - che va determinata con riferimento alla contribuzione presente negli ultimi dodici mesi antecedenti all’evento di disoccupazione - la sottrazione dei periodi che hanno dato luogo a precedente erogazione di miniASpI 2012 non può che ripartirsi in modo proporzionale per tutti i dodici mesi del 2012.
Per ulteriori eventuali chiarimenti sulla Sua posizione assicurativa potrà rivolgersi direttamente alla competente Direzione provinciale di Rimini che legge in copia per conoscenza.