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beni strumentali inferiori a 516€

Riferimento: beni strumentali inferiori a 516€

Adesso chiudo perché ho cose ben più importanti da sbrigare; intanto mi sono copiata le tue perle giuridiche non si sa mai dovessero servire per qualche sprovveduto dell’AdE.
“Fai le variazioni in aumento e in diminuzione e il gioco delle deduzioni extra-contabili è passato dal quadro EC al quadro RF”. Con buona pace dell’erario.
Addio
 
Riferimento: beni strumentali inferiori a 516€

"circolare 12/2008
7.1 Eliminazione delle deduzioni extracontabili e cambiamenti di stime
D. L’articolo 1, comma 34, della legge finanziaria prevede che l’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possa disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati nel conto economico se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Si chiede se
l’illustrazione fornita nella nota integrativa, in base a quanto prevedono il
Codice civile e i principi contabili – in particolare il documento n. 29 nella
parte riferita al cambiamento di stime - sia sufficiente per provare la correttezza del comportamento seguito. A maggior ragione dovrebbe rilevare, anche fiscalmente, l’illustrazione fornita nella nota integrativa successivamente ad operazioni straordinarie, quali fusioni, nell’ipotesi, piuttosto ricorrente, di applicazione di coefficienti di ammortamento differenti tra le società coinvolte nell’operazione: in tali ipotesi, per esempio, la società incorporante potrebbe variare i coefficienti di ammortamento ed applicare quelli della società incorporata.

R. L’abrogazione della disciplina extracontabile, avvenuta ad opera dell’articolo 1, comma 33 della legge finanziaria 2008, determina la necessità di imputare a conto economico i componenti negativi per i quali si chiede la deduzione fiscale.
Al riguardo, il comma 34 contiene una disposizione normativa finalizzata ad
evitare che taluni componenti negativi (ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore) possano essere imputati a conto economico al solo fine di ottenerne la deducibilità fiscale. 31
La norma prevede, infatti, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di
disconoscere l’imputazione a conto economico dei predetti componenti
negativi qualora non coerente con i comportamenti contabili adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità dell’impresa di dimostrare la giustificazione economica dell’imputazione a conto economico. Al riguardo, si ritiene che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potrà essere dimostrata dal contribuente e verificata dall’Amministrazione finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento del predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci relativi agli esercizi precedenti, ecc.). Le predette
indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, intendersi preclusive dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria. "
 
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