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Come ci si comporta, alla luce delle novità 2010, per la fatturazione dei servizi di cui all'art. 9 comma 1 punto 6 prestati nei confronti di soggetti passivi UE?
Grazie
Grazie Turi,
nello specifico si tratta di servizi prestati nei porti da agenti marittimi raccomandatari. Prima di inviare l'intrastat per le fatture emesse ex art. 7ter, ci si dovrebbe accertare delle modalità operative ai fini iva nel paese del cliente e quindi che il cliente stesso sia tenuto all'emissione dell'autofattura ed all'invio dell'intrastat?
Hai ragione Turi, ma una perplessità resta..
il nuovo comma 6 dell'art.50 del D.L. 331 dice: "..... l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi è escluso nei casi in cui le operazioni sono esenti da imposta nello Stato membro in cui le stesse sono territorialmente rilevanti"
Dunque come fare? Interrogare il cliente prima dell'emissione della fattura?
Grazie..
I miei collaboratori mi hanno chiesto il da farsi... io ho dato disposizioni di seguire il criterio come al punto 2).
In assenza di conoscenze specifiche da parte di fonti ufficiali, io credo che ricomprendere tutte le operazioni sia meglio che rischiare di escludere anche quelle che invece andavano ricomprese.
Ciao
T.
Sì, sapevo di questa circostanza, è l'art. 5, comma 4, del D.M. 22/2/2010 che così statuice:
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui
all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non
e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
committente.
Come vedi non è escluso l'obbligo di presentazione degli elenchi, ma negli stessi non vengono ricomprese le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello stato...
Ed allora i casi sono due:
1) O ci preoccupiano di conoscere il trattamento tributario riservato alle operazioni nello stato membro in cui è stabilito il committente e, conseguentemente, escludere dagli elenchi intrastat (non è robetta di poco conto) le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta;
2) oppure ricomprendere negli elenchi tutte le operazioni, comprese quelle che, eventualmente, nello stato in cui è stabilito il committente, non è dovuta l'imposta.
I miei collaboratori mi hanno chiesto il da farsi... io ho dato disposizioni di seguire il criterio come al punto 2).
In assenza di conoscenze specifiche da parte di fonti ufficiali, io credo che ricomprendere tutte le operazioni sia meglio che rischiare di escludere anche quelle che invece andavano ricomprese.
Ciao
T.
Sì, sapevo di questa circostanza, è l'art. 5, comma 4, del D.M. 22/2/2010 che così statuice:
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui
all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non
e' dovuta l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
committente.
Come vedi non è escluso l'obbligo di presentazione degli elenchi, ma negli stessi non vengono ricomprese le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello stato...
Ed allora i casi sono due:
1) O ci preoccupiano di conoscere il trattamento tributario riservato alle operazioni nello stato membro in cui è stabilito il committente e, conseguentemente, escludere dagli elenchi intrastat (non è robetta di poco conto) le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta;
2) oppure ricomprendere negli elenchi tutte le operazioni, comprese quelle che, eventualmente, nello stato in cui è stabilito il committente, non è dovuta l'imposta.
I miei collaboratori mi hanno chiesto il da farsi... io ho dato disposizioni di seguire il criterio come al punto 2).
In assenza di conoscenze specifiche da parte di fonti ufficiali, io credo che ricomprendere tutte le operazioni sia meglio che rischiare di escludere anche quelle che invece andavano ricomprese.
Ciao
T.
Il punto finale sta tutto qui:
Essendo la dichiarazione Servizi 'imponibile fiscale' è evidente che le dichiarazioni DEVONO ESSERE CONFORMI tra le 2 parti in questione.
Tralasciando 'piccole differenze' bisogna pensare all'insieme del sistema che non permette interpretazioni 'intermedie' o 'di comodo'.
Se un Servizio dichiarato di un certo valore non è dichiarato dal committente il controllo incrociato lo rileva subito ! TUTTO IL NUOVO SISTEM si basa proprio sul controllo dei Servizi in particolare. L'evasione di miliardi è riscontrata proprio qui !
Anche se la parte che dichiara erroneamente non dovesse incorrere in sanzioni certamente non rende un favore al committente che si trova la finanza in casa !
n.b.: Il testo del decreto è chiaro e l'esclusione dalla dichiarazione è una consequenza assolutamente logica che non deve essere menzionata.
Questo 'lavoro in più' è un 'DEVE' e fa parte di questo capovolgimento totale dovuto in gran parte agli evasori di tutta la EU.
La storia delle novità 2010 è appena iniziata !
(alle volte è meglio affidarsi ad operatori esperti in materia e che svolgono quest'attività ogni giorni affrontando tutti gli aspetti)
saluti,
Forstmeier Raimund
Intrasystem
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