"se effettui lavori generali di costruzione di completamento di edifici, certo che ti devi considerare una impresa di costruzione edile..."
se effettui.. ma nn li effettua lui.. nn ha niente sto qui.. pare forse il cellulare per mettere in contatto le due parti.. veronica parla di una persona che trova conto terzi l'eletticista di cui questo necessita, quindi:
Definizione di appalto
(art. 1655 Codice civile)
'Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro'.
Nozione di appalto derivata dalla giurisprudenza
Il legittimo contratto di appalto di opere e servizi e' il contratto con il quale un soggetto (appaltatore) si impegna in cambio di un corrispettivo a realizzare a proprio rischio un determinato risultato (opera o servizio), avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti nell'interesse di un altro soggetto (committente, appaltante)
Requisiti
Quindi il requisito fondamentale affinche' il contratto di appalto sia legittimo e' che l'appaltatore sia, a tutti gli effetti, un imprenditore e non un intermediario.
L'appaltatore deve avere una propria autonomia e un'organizzazione, anche strumentale, nella direzione e conduzione dei lavori.
Il divieto di intermediazione di manodopera
(Legge 1369/60 e Ccnl: art. 28, Disciplina generale sezione terza)
L'art. 1 della legge 1369/60 vieta l'appalto di mere prestazioni di mano d'opera per qualunque opera o servizio.
Per appalto di mere prestazioni di mano d'opera si intende ogni forma di appalto o subappalto nel quale l'appaltatore utilizzi capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, anche nel caso in cui l'appaltatore corrisponda un compenso all'appaltante per l'uso di macchinari e attrezzature.
In particolare la legge vieta all'imprenditore:
- di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
- di affidare a intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
I Ccnl escludono dagli appalti i lavori, svolti in azienda, direttamente pertinenti le attivita' di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonche' quelle di manutenzione ordinaria continuativa a eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda sono limitati ai soli casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
Va sottolineato che al fine di valutare la legittimita' o meno dell'appalto, il conferimento eventuale di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltatore deve comunque essere di modesta entita' quantitativa e qualitativa (Cass. 13015/92). Va inoltre valutata la rilevanza dell'apporto dell'appaltatore per esempio nel caso di conferimento di know how, software, beni immateriali o capitali rilevanti.
Sono quindi leciti gli appalti di opere o servizi a condizione che non nascondano appalto di mere prestazioni di lavoro, fatto che si verifica allorche' il committente, pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera o il servizio, si rivolga ad altra impresa esclusivamente per avere la mano d'opera.
L'appalto di conseguenza e' legittimo:
quando l'appaltatore si impegna al raggiungimento di un determinato risultato assumendosi il rischio economico d'impresa e operando con autonomia rispetto al committente. Inoltre l'appaltatore deve disporre di una organizzazione imprenditoriale.
Nel caso di appalto legittimo di opere e servizi vige il vincolo solidale tra committente e appaltatore, sia riguardo la corresponsione di un trattamento retributivo minimo inderogabile che di un trattamento normativo, non inferiori a quelli previsti per i lavoratori direttamente dipendenti dall'appaltatore, sia riguardo gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale.
L'appalto e' invece illegittimo:
quando un terzo, al fine di sollevare dagli obblighi di legge il vero imprenditore, s'inserisce nel rapporto di lavoro figurando come datore di lavoro.
L'interposizione fittizia di manodopera ricorre pertanto nei casi in cui l'appaltatore non disponga di una effettiva organizzazione di impresa. Quando cioe' in capo all'appaltatore non sia rilevabile il rischio di impresa.
Va quindi verificato, per stabilire l'esistenza o meno dell'appalto fraudolento se:
- vi e' la totale assenza di organizzazione e direzione di lavori da parte dell'intermediario;
- la pattuizione del corrispettivo e' in relazione alle ore prestate dai dipendenti dell'intermediario e non all'opera o al servizio;
- la circostanza che la prestazione effettivamente svolta esuli da quella oggetto di appalto, ricomprendendo anche mansioni di competenza dei dipendenti del datore di lavoro committente.
Nei casi in cui l'appaltatore impieghi capitali, macchinari, e attrezzature dell'appaltante si presume l'assenza di autonomia organizzativa di impresa e non occorrono quindi altre verifiche per stabilire l'esistenza della violazione del divieto di interposizione.
Casi in cui la giurisprudenza ha riscontrato intermediazione di mano d'opera:
1. nel compimento dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, l'intermediario non ha posto a disposizione del datore di lavoro altro che i propri dipendenti, senza assumersi alcun rischio.
In tal caso non e' rilevante il fatto che l'intermediario disponga in generale di autonomia organizzativa e imprenditoriale per lo svolgimento delle altre attivita' (Cass. 23 giugno 1987, n. 5494)
2. socio di cooperativa che pure essendo retribuito dalla cooperativa stessa lavori unicamente per il committente, utilizzi strumenti da questi messi a disposizione e sia sottoposto al suo potere direttivo (Cass. penale 11 giugno 1998, n. 7012)
3. socio di cooperativa che, pur direttamente retribuito dalla cooperativa stessa, inizialmente sostituisca un lavoratore in ferie dipendente dal committente e successivamente operi sotto la direzione, con mezzi e nell'ambito di attivita' del committente medesimo. (Cass. 28 luglio 1998, n. 8801).