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Agevolazioni acquisto prima casa. Ma possiedo già immobile donato!

sorguido

Utente
Carissimi amici del Forum,
avrei bisogno di un vostro parere.

Circa 15 anni fa, ho ricevuto un immobile (appartamento) in donazione da parte di mia madre.
Tra le varie, nell'atto notarile di donazione si evince che:

"Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 69 comma 3 legge 21 novembre 2000 n.342 modificativo del T.U. approvato con decreto legislativo del 31.10.1990 n.346, le parti richiedono le agevolazioni previste dalla nota II - bis dell'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al Testo Unico dell'Imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n.131) come modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n.549, nonché quelle di cui all'art.25 ultimo comma D.P.R 26 ottobre 1972 n.643".

Da quel che evinco, quindi, in sede di donazione dell'immobile ho già fruito delle agevolazioni "prima casa".
Ora, dopo 15 anni, mi appresto ad acquistare (in altro Comune) un altro immobile da destinare come "prima casa".
L'acquisto, questa volta a titolo oneroso, avverrà per mezzo di agenzia immobiliare direttamente dal costruttore.

Stando alla normativa, si può comunque fruire delle agevolazioni "prima casa" se si è già in possesso di un immobile per la quale, in sede di acquisto, si è già fruito delle suddette agevolazioni, purché si proceda alla vendita del primo immobile acquistato entro 12 mesi.

Il mio dubbio nasce dal fatto che il primo immobile non l'ho acquistato, ma l'ho acquisito per donazione da parte materna.

La domanda è: sono comunque tenuto alla vendita del primo immobile (ricevuto per donazione) entro 12 mesi dall'acquisto (a titolo oneroso) del secondo immobile?

Ho reperito una circolare dell'Agenzia delle Entrate, (circolare 18/E del 29 maggio 2013) che sembrerebbe enunciare un punto a mio favore.
In tale circolare, a pagina 181, si può leggere:

"L’agevolazione "prima casa" fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato".

Sia l'avvocato che il notaio a cui si appoggia l'agente immobiliare, sostengono che non sono tenuto alla vendita del primo immobile, stante appunto "la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato".

Voi cosa ne pensate?

Ringrazio infinitamente per il vostro prezioso parere.
 
la puoi certamente acquistare con le agevolazioni prima casa senza dover vendere quella ricevuta per donazione.

Ciao @STUDIOCEL pare che io sia nei guai...
Cosa ne pensi?

Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato

A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo.

La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l'agevolazione prima casa anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.

In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In conclusione, ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.
 
@STUDIOCEL Sì sì, mi è chiaro.
Potevo senz'altro avvalermi delle agevolazioni anche per l'acquisto della seconda casa.
La mia angoscia è per il fatto di non aver rivenduto la casa "vecchia" entro i famosi 12 mesi.
Da quanto mi pare di capire, questo vincolo sembra sussistere anche per chi ha acquisito, con le agevolazioni, una casa in eredità o per donazione. Che sarebbe il mio caso specifico.
Spero veramente di non aver inteso l'interpello...
 
La risposta 277 è chiara e non c'è niente di ciò che ti par di capire...anzi conferma tutto sempre che le abitazioni sono in comuni diversi...
Poi vabbe...che vuoi che ti dica? non è il caso di continuare a dirsi il contrario...interpretala come te la senti...
 
@STUDIOCEL Sì sì, mi è chiaro.
Potevo senz'altro avvalermi delle agevolazioni anche per l'acquisto della seconda casa.
La mia angoscia è per il fatto di non aver rivenduto la casa "vecchia" entro i famosi 12 mesi.
Da quanto mi pare di capire, questo vincolo sembra sussistere anche per chi ha acquisito, con le agevolazioni, una casa in eredità o per donazione. Che sarebbe il mio caso specifico.
Spero veramente di non aver inteso l'interpello...
Ciao, com'è finita la faccenda? Mi trovo esattamente nella tua stessa situazione e ho pareri discordanti da due notai interpellati. Io non venderò la casa ricevuta con donazione, situata in altro comune, rispetto a quella che sto per acquistare con il mio compagno. Posso usufruire delle agevolazioni prima casa?
 
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