Carissimi amici del Forum,
avrei bisogno di un vostro parere.
Circa 15 anni fa, ho ricevuto un immobile (appartamento) in donazione da parte di mia madre.
Tra le varie, nell'atto notarile di donazione si evince che:
"Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 69 comma 3 legge 21 novembre 2000 n.342 modificativo del T.U. approvato con decreto legislativo del 31.10.1990 n.346, le parti richiedono le agevolazioni previste dalla nota II - bis dell'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al Testo Unico dell'Imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n.131) come modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n.549, nonché quelle di cui all'art.25 ultimo comma D.P.R 26 ottobre 1972 n.643".
Da quel che evinco, quindi, in sede di donazione dell'immobile ho già fruito delle agevolazioni "prima casa".
Ora, dopo 15 anni, mi appresto ad acquistare (in altro Comune) un altro immobile da destinare come "prima casa".
L'acquisto, questa volta a titolo oneroso, avverrà per mezzo di agenzia immobiliare direttamente dal costruttore.
Stando alla normativa, si può comunque fruire delle agevolazioni "prima casa" se si è già in possesso di un immobile per la quale, in sede di acquisto, si è già fruito delle suddette agevolazioni, purché si proceda alla vendita del primo immobile acquistato entro 12 mesi.
Il mio dubbio nasce dal fatto che il primo immobile non l'ho acquistato, ma l'ho acquisito per donazione da parte materna.
La domanda è: sono comunque tenuto alla vendita del primo immobile (ricevuto per donazione) entro 12 mesi dall'acquisto (a titolo oneroso) del secondo immobile?
Ho reperito una circolare dell'Agenzia delle Entrate, (circolare 18/E del 29 maggio 2013) che sembrerebbe enunciare un punto a mio favore.
In tale circolare, a pagina 181, si può leggere:
"L’agevolazione "prima casa" fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato".
Sia l'avvocato che il notaio a cui si appoggia l'agente immobiliare, sostengono che non sono tenuto alla vendita del primo immobile, stante appunto "la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato".
Voi cosa ne pensate?
Ringrazio infinitamente per il vostro prezioso parere.
avrei bisogno di un vostro parere.
Circa 15 anni fa, ho ricevuto un immobile (appartamento) in donazione da parte di mia madre.
Tra le varie, nell'atto notarile di donazione si evince che:
"Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 69 comma 3 legge 21 novembre 2000 n.342 modificativo del T.U. approvato con decreto legislativo del 31.10.1990 n.346, le parti richiedono le agevolazioni previste dalla nota II - bis dell'articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al Testo Unico dell'Imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n.131) come modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n.549, nonché quelle di cui all'art.25 ultimo comma D.P.R 26 ottobre 1972 n.643".
Da quel che evinco, quindi, in sede di donazione dell'immobile ho già fruito delle agevolazioni "prima casa".
Ora, dopo 15 anni, mi appresto ad acquistare (in altro Comune) un altro immobile da destinare come "prima casa".
L'acquisto, questa volta a titolo oneroso, avverrà per mezzo di agenzia immobiliare direttamente dal costruttore.
Stando alla normativa, si può comunque fruire delle agevolazioni "prima casa" se si è già in possesso di un immobile per la quale, in sede di acquisto, si è già fruito delle suddette agevolazioni, purché si proceda alla vendita del primo immobile acquistato entro 12 mesi.
Il mio dubbio nasce dal fatto che il primo immobile non l'ho acquistato, ma l'ho acquisito per donazione da parte materna.
La domanda è: sono comunque tenuto alla vendita del primo immobile (ricevuto per donazione) entro 12 mesi dall'acquisto (a titolo oneroso) del secondo immobile?
Ho reperito una circolare dell'Agenzia delle Entrate, (circolare 18/E del 29 maggio 2013) che sembrerebbe enunciare un punto a mio favore.
In tale circolare, a pagina 181, si può leggere:
"L’agevolazione "prima casa" fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato".
Sia l'avvocato che il notaio a cui si appoggia l'agente immobiliare, sostengono che non sono tenuto alla vendita del primo immobile, stante appunto "la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato".
Voi cosa ne pensate?
Ringrazio infinitamente per il vostro prezioso parere.