Finanziamenti infragruppo e transfer pricing (Cass. 20.5.2021 n. 13850) - La Circolare del Giorno n. 178 del 03.09.2021
Il principio di libera concorrenza è attualmente il criterio-cardine per la disciplina del transfer pricing, volta a individuare i valori di scambio congrui tra imprese “consociate”, ciò al fine di escludere fenomeni di delocalizzazione degli imponibili attraverso gli arbitraggi sui prezzi.
Analoga funzione era svolta in precedenza dal principio del valore di mercato.
Nel particolare contesto del TP, il riferimento a un valore scaturito dalle negoziazioni tra imprese terze in regime di libera concorrenza rappresenta una “precisazione”, si ritiene, utile a meglio circoscrivere una nozione altrimenti vaga come quella di “valore di mercato”.
In particolare, il rischio di artificiose manovre sui prezzi può associarsi ai finanziamenti posti in essere tra imprese.
Indice
- Quadro generale
- Funzionamento
- Valore di mercato
- Imprese associate
- Platea soggettiva
- Determinazione del prezzo
- Servizi a basso valore aggiunto
- Rettifiche in diminuzione
- Oneri documentali
- Il caso
- Precisazioni
- Osservazioni della Corte
- Il TP non è “abuso”
- Prestito o apporto di capitale?
- Onere probatorio
- Indicazioni fornite