Approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2015” con le relative istruzioni
Istruzioni aggiornate a seguito delle modifiche apportate con Provvedimento del 30.04.2015.
Approvato con Provvedimento del 30.01.2015 il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2015”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2015 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Gli istituti del Consolidato nazionale e del Consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti (articoli da 117 a 142 Dpr n. 917/1986).
Consolidato nazionale
Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo.
Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante.
Si hanno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà.
Il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (utilizzando il modello Cnm) e calcolare il reddito complessivo globale che è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante.
Consolidato mondiale
L'opzione per il consolidato mondiale consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L'imputazione risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
Il modello Cnm deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).
Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Unico SC/2015.