La disciplina del Transfer Pricing a seguito del Provvedimento 23.11.2020 - La Circolare del Giorno n. 71 del 14.03.2022
L’art. 110, comma 7, del TUIR, prevede che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (…)”. Il comma in commento, in sostanza, disciplina la normativa nazionale in materia di transfer pricing nei rapporti infragruppo tra soggetti italiani ed esteri.
La normativa è stata oggetto di importanti revisioni negli ultimi anni, dapprima con modifiche normative – avvenute ad opera dell’art. 59, comma 1 del D.L. 50/2017 – poi con atti e provvedimenti attuativi – tra cui il D.M. 14.05.2018 e il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23.11.2020 – e, da ultimo, con chiarimenti riportati da documenti di prassi – come la circolare n. 15/E del 26.11.2021.
Indice
- La normativa in sintesi e le linee guida domestiche
- Il nuovo concetto dei “servizi a basso valore aggiunto”
- Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza
- Le principali novità del Provvedimento 23.11.2020
- Il concetto di controllo e l’entrata in vigore del Provvedimento 23.11.2020
- La documentazione per i servizi a basso valore aggiunto nel Provvedimento 23.11.2020