La Circolare del Giorno
I contribuenti Iva che:
? non hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
? non sono tenuti a presentare sia la Dichiarazione Iva che la dichiarazione dei redditi (Unico);
presentano, in linea generale, la Dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè “sganciata” da Unico, dal 01.02.2010 al 30.09.2010.
La c.d. “Manovra estiva 2009” ha, tuttavia, ampliato la categoria di soggetti ammessi a presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma, includendovi anche i contribuenti Iva che, pur tenuti a presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, abbiano un credito Iva annuale superiore a € 10.000.
Il credito Iva annuale superiore a € 10.000 può, infatti, essere ora compensato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva.
Consentendo ai contribuenti tenuti alla Dichiarazione Iva in forma unificata di optare per la Dichiarazione Iva in forma autonoma, si permette, pertanto, ad essi di presentare tale dichiarazione già dal 1° febbraio 2010 (anziché dal 1° maggio 2010, termine ordinariamente previsto per la presentazione della Dichiarazione unificata) e di fruire, così, del credito Iva in compensazione già dal 16 marzo 2010.
La presentazione della Dichiarazione Iva entro il mese di febbraio esonera, inoltre, il contribuente dall’obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva.