Testo della sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 5245/2015 in materia di assegno di invalidità civile
Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 2015, n. 5245
In materia di assegno di invalidità civile, fino all'entrata in vigore della legge n. 247/2007, il disabile che richiede l'assegno deve provare di non aver lavorato e di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Il requisito della 'incollocazione al lavoro' - previsto dall'art. 13, legge n. 118/1971, prima della sostituzione ex art. 1, comma 35, l. n. 247/2007 - , può essere integrato, nel regime introdotto dalla legge n. 68/1999, anche dalla domanda rivolta alle commissioni sanitarie per l'accertamento dello stato di invalidità, presupposto di iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento agevolato.