Testo della sentenza della Corte di Cassazione lavoro del 26 febbraio 2015 in materia di licenziamento del lavoratore disabile
Cass. civ., sez. Lav., 26 febbraio 2015, n. 3931
In tema di licenziamento del lavoratore disabile, l'art. 10, comma 4, legge n. 68 del 1999, che prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 della legge, riguarda soltanto il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e non anche gli altri tipi di recesso datoriale. Ne consegue che la norma non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto.