Testo della sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 6351 del 30 marzo 2015 in tema di reddito ai fini del diritto agli assegni familiari
Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2015, n. 6351
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2, d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ne consegue che, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988 il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, rilevando il reddito di quest'ultimo solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.