Il bonus per le aggregazioni tra imprese - La Circolare del Giorno n. 126 del 11.06.2019
Il “decreto crescita” (art. 11, D.L. 30.04.2019, n. 34) ha riproposto il “bonus aggregazioni”, già introdotto dalla L. 27.12.2006, n. 296 (anni 2007-2008) e dal D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito dalla L. 09.04.2009, n. 33 (anno 2009).
Si tratta di un’agevolazione connessa alle operazioni di aggregazione aziendale, la quale prevede determinati vantaggi per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di aziende, effettuate dal 01.05.2019 al 31.12.2022.
Il beneficio consiste nel riconoscimento ai fini fiscali del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo massimo di 5 milioni di euro.
Analogamente, nell’ipotesi di conferimento di azienda, si considerano fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti dalla società conferitaria a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, sempre per un ammontare complessivo massimo di 5 milioni di euro.
Indice
- Aspetti generali
- Le condizioni
- Casi di decadenza
- La dichiarazione
- L’interpello disapplicativo
- La versione storica
- Fusioni e scissioni: il regime ordinario
- i conferimenti di aziende;
- Soggetti non residenti;
- l’esclusione del disavanzo da annullamento;
- La “costanza” dell’anzianità