Il regime di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali di merci - La Circolare del Giorno n. 24 del 02.02.2024
Con l’art. 5-septies del D.L. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, è stata introdotta un’importante modifica all’art. 9, n. 2 del D.P.R. 633/1972 concernente il regime di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali di beni, resi tra soggetti passivi identificati ai fini IVA. Tale regime diviene applicabile esclusivamente ai servizi di trasporto resi direttamente:
- all’esportatore,
- al titolare del regime di transito,
- all’importatore, e
- al destinatario dei beni.
La modifica si era resa necessaria al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla Direttiva 2006/112/CE e alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-288/2016.
Con l’occasione si riepiloga la casistica generale dei trasporti di beni B2B per conto dei committenti/soggetti passivi.
Indice
- Premessa
- Casistica dei trasporti di beni per committenti soggetti passivi d’imposta: prestatore del servizio e committente nazionale
- Casistica dei trasporti di beni per committenti soggetti passivi d’imposta: prestatore del servizio nazionale e committente estero
- Casistica dei trasporti di beni per committenti soggetti passivi d’imposta: prestatore del servizio estero e committente nazionale
- L’applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 2, fino alla pronuncia della CGUE
- Sentenza CGUE del 29.06.2017, causa C-288/16
- L’art. 5-septies del D.L. 146/2021