L'Irap agricola: aspetti fiscali, contributivi e dichiarativi - La Circolare del Giorno n. 165 del 02.08.2017
A partire dall’anno 2016, in forza delle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), gli operatori del settore agricolo non devono assolvere l’IRAP, e non sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione, essendo esclusi ope legis.
Tuttavia, i produttori agricoli che oltre ad esercitare attività agricole entro i limiti dei redditi agrari, effettuano attività “eccedenti”, e/o attività connesse, ovvero le società di persone e di capitali, devono comunque compilare il Modello IRAP 2017, e calcolare la predetta imposta.
Le modalità operative sono contenute nella risoluzione n. 93/17, che ha fornito importanti indicazioni sulla determinazione del valore della produzione e sulla compilazione della dichiarazione IRAP.
Indice
- Esenzioni Irap
- I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate: determinazione del valore della produzione
- Compilazione del modello Irap
- La compilazione da parte delle società
- Deducibilità dei contributi: coltivatori diretti, lav. dip con contratto a tempo determinato, lav. dip. con contratto a tempo indeterminato