Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza - La Circolare del Giorno n. 89 del 26.04.2019
L’art. 108, comma 2, secondo e terzo periodo, del DPR 917/86, prevede che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità.
Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 147/2015 dal 1° Gennaio 2016, la congruità delle spese di rappresentanza sostenute si ritiene rispettata considerando i seguenti limiti, diversificati in relazione all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
- 1,5% (prima, 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- 0,6% (prima, 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte compresa tra euro 10 e 50 milioni;
- 0,4% (prima, 0,1%) dei ricavi e altri proventi oltre euro 50 milioni.
Ai fini del computo non si considerano, le spese relative alla distribuzione o erogazione gratuita di beni di valore unitario inferiore a 50 euro.
Indice
- Premessa
- Gratuità
- Inerenza
- Limiti percentuali
- Spese di rappresentanza individuate dall’Amministrazione finanziaria
- Imprese di nuova costituzione
- Trattamento Iva
- Omaggi